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VALUTAZIONE DEI RISCHI: IN ARRIVO NUOVI STRUMENTI TECNICI
normativa
, valutazione dei rischi
Fra le varie modifiche apportate dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ve ne sono alcune particolarmente rilevanti per quanto riguarda il D.Lgs. 81/2008, andando ad interessare proprio la Sezione II (Valutazione dei rischi), del Capo III, Titolo I del Testo Unico.
Il dettato del D.Lgs. 151/2015 preso in analisi è il seguente:
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(. . .)
e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
f) all'articolo 29, il comma 6-quater è sostituito dal seguente: «6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»;
(. . .)
Per comprendere gli obiettivi del legislatore facciamo riferimento alla relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015:
- articolo 20, comma 1, lett. e) modifica l'articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del TU: “si prevede che ai fini della valutazione dei rischi, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- articolo 20, comma 1, lett. f) modifica l'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) del TU: “si è ritenuto opportuno introdurre una modifica dell'articolo 29, comma 5, al fine di prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi - compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del prototipo O.I.R.A. - da adottarsi con decreto ministeriale. Ciò al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi”.
E’ lecito dunque ora chiedersi cosa sia il prototipo OiRA a cui si fa riferimento, essendo l’unico strumento citato espressamente nel D.Lgs. 151/2015.
Cerchiamo di chiarirne qualche aspetto.
OiRA è una piattaforma web, sviluppata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), che consente la creazione di strumenti per la valutazione del rischio in maniera semplice e standardizzata per comparti produttivi. Questa piattaforma, che si basa su un tool di valutazione dei rischi olandese (denominato RI & E), permette di costruire strumenti online in grado di guidare le PMI in un percorso di valutazione step-by-step: dall’individuazione dei rischi all’attuazione delle azioni preventive, di monitoraggio e di comunicazione.
Il progetto OIRA, che coinvolge attualmente 15 Stati membri europei, è inoltre menzionato nella Strategia Europea 2014-2020 che tra i propri obiettivi strategici prevede un sostegno concreto alle piccole e micro imprese per aiutarle a conformarsi alle norme di salute e sicurezza.
Ma i pareri su questa novità introdotta non sono tutti concordi; si riporta a questo proposito una nota dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Nella “Nota di approfondimento sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015” (cfr. allegato) si indica che riguardo a:
- comma 1, lett. e): “la previsione rende di fatto cogenti gli strumenti messi a disposizione da Inail e Asl in materia di prevenzione dei rischi, senza alcuna valenza giuridica. Il rischio è che questi strumenti incrementino a dismisura la già grave incertezza del diritto che caratterizza tutta la materia”;
- comma 1, lett. f): “questa previsione, in aggiunta alla precedente, potrebbe portare ad una proliferazione di supporti, che rischiano di confondere il datore di lavoro e di obbligarlo a gestire ulteriore documentazione da affiancare a quella già corposa prevista dalla normativa vigente”.
Il rischio avvertito quindi è che la presenza di diversi strumenti possa portare ad una ancora maggiore incertezza del diritto.
Ricordiamo per concludere che, al di là della piattaforma OiRA, non si conosce ancora la natura degli strumenti tecnici/specialistici e di supporto promessi che saranno messi a disposizione delle aziende. Sarà necessario dunque attendere per capire se gli strumenti saranno utili o dannosi, se creeranno certezze o incertezze e se potranno semplificare la vita delle aziende.
A cura di: Ing. Emanuela PISANU
ALLEGATI
Allegato: Nota di approfondimento sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 dell'Ance