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VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI: QUADRO TECNICO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
cem
, salute
, valutazione dei rischi
Se è vero che la valutazione dei campi elettromagnetici, la cui diretta responsabilità ricade sul datore di lavoro, deve essere effettuata secondo quanto indicato e previsto dal D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 159/2016, è necessario evidenziare che, come avviene anche per altre tipologie di rischio, ai fini di una corretta ed efficace valutazione del rischio è necessario riferirsi al contesto tecnico normativo complessivo nel quale si inserisce lo specifico disposto normativo D.Lgs.159 del 1 agosto 2016 di recepimento della Direttive Europea 2013/35.
E’ pertanto necessario fare riferimento all’intero quadro normativo che regolamenta l’esposizione umana a campi elettromagnetici nel nostro Paese.
I principali riferimenti della normativa italiana in tema di esposizione umana ai campi elettromagnetici, di seguito riportati sinteticamente, sono:
- Legge 22 febbraio 2001, n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La Legge quadro 36/2001 introduce alcuni concetti di base, fra cui le definizioni di soggetti PROFESSIONALMENTE esposti e soggetti NON PROFESSIONALMENTE esposti:
- l’art.3, lettera f) fornisce la definizione di lavoratori e lavoratrici professionalmente esposti a CEM; “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- l’art. 3 lettera g) specifica cosa si debba intendere per esposizione della popolazione (o soggetti non professionalmente esposti) a CEM; “ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dei lavoratori e delle lavoratrici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) della Legge 36/2001.”
Alla legge quadro si associano i due D.P.C.M. del 2003 che precisano i concetti espressi nelle leggi e stabiliscono un quadro di prescrizioni specifiche che valgono solo per la popolazione e per due particolari classi di sorgenti: gli elettrodotti e le sorgenti riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. Per le esposizioni a sorgenti non comprese in queste due classi, i D.P.C.M. del 2003 rimandano alle prescrizioni della Raccomandazione Europea 1999/519, che a sua volta si riferisce alle linee guida ICNIRP del 1998.
La Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE fornisce garanzie di tutela per i soggetti particolarmente sensibili al rischio, primi fra tutti i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi.
I soggetti sensibili non sono infatti tutelati dal rispetto dei valori di azione per i lavoratori di cui al D.Lgs. 159/2016.
E’ importante tenere presente che per i lavoratori considerati non professionalmente esposti, secondo le definizioni date dalla normativa, dovranno essere applicati i valori limite valevoli per la popolazione generale, cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo 12 luglio 1999. I valori limite valevoli per la popolazione, cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo 12 luglio 1999, garantiscono in generale l’assenza di effetti su qualsiasi soggetto esposto, a meno di controindicazioni specifiche che devono essere segnalate o dal costruttore del dispositivo elettronico impiantato o dal costruttore di specifici apparati potenzialmente interferenti con i dispositivi elettronici impiantati, così come previsto dalle specifiche norme di prodotto (es. telefoni cellulari, varchi magnetici, etc.) I valori limite specificati per la popolazione generale assumono dunque rilevanza anche nei luoghi di lavoro, in relazione a tutti gli addetti non professionalmente esposti. Per questo motivo la valutazione di una sorgente di campo elettromagnetico deve essere eseguita considerando sia i livelli di riferimento per la popolazione che i valori di azione per i lavoratori.
A cura di: Ing. Emanuela PISANU