logo

In Evidenza

           

La foto del mese

Cosa ti fa pensare? Liberazione da un vincolo. . . Rottura di un legame affettivo. . . Verifiche manutentive discutibili. . .

La frase del mese

Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario.

- Il tempo - Steve Jobs

I nostri Corsi

Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...

IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?

Mettiti alla prova con 4 livelli di difficoltà per verificare le tue conoscenze...

PARTNER - SITI AMICI

Scopri i nostri partner

Manualistica

Vedi Manuali disponibili

Cerca con i Tags

ARPA   BAT   CIT   COVID-19   CPI   GSE   INPS   ISPRA   MOG   OT23   RAEE   RSPP   acqua   acustica   agenti biologici   agenti cancerogeni   agenti chimici   agenti fisici   agricoltura   aia   albo gestori ambientali   ambiente   amianto   aria   atex   atmosfere esplosive   attrezzature di lavoro   aua   audit   bonifiche   burn out   cantieri   cem   certificazioni iso   circolare   clima   clp   codici cer   comunicazione   controlli   ctd   danno ambientale   datore di lavoro   dpi   due diligence   ecologia   economia   edilizia   emergenze   emissioni   energia   ergonomia   età   f-gas   finanziamenti   formazione   fotovoltaico   gas effetto serra   imballaggi   impianti   inail   incidente rilevante   infortunio   inquinamento   interpelli   lavori in quota   lavoro agile   lavoro notturno   legionella   linee guida   luoghi di lavoro   macchine   malattia   malattia professionale   manuale   manutenzione   marcatura ce   medico competente   microclima   mmc   modulistica   mud   normativa   norme tecniche   prevenzione   prevenzione incendi   primo soccorso   privacy   procedura   provincia   qualità   radiazioni ionizzanti   reach   registro infortuni   responsabilità   rifiuti   rischio incendio   rls   roa   rumore   salute   segnaletica   sentenza   sicurezza   sistemi di gestione   sistri   smartworking   sorveglianza sanitaria   sostanze pericolose   spazi confinati   stress   terre e rocce da scavo   trasporti   valutazione dei rischi   vas   vdt   verifiche periodiche   via   vibrazioni   vigili del fuoco  

Area Riservata

 Ven 17 Mar 2017

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI: QUADRO TECNICO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

  cem , salute , valutazione dei rischi

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI: QUADRO TECNICO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Se è vero che la valutazione dei campi elettromagnetici, la cui diretta responsabilità ricade sul datore di lavoro, deve essere effettuata secondo quanto indicato e previsto dal D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 159/2016, è necessario evidenziare che, come avviene anche per altre tipologie di rischio, ai fini di una corretta ed efficace valutazione del rischio è necessario riferirsi al contesto tecnico normativo complessivo nel quale si inserisce lo specifico disposto normativo D.Lgs.159 del 1 agosto 2016 di recepimento della Direttive Europea 2013/35.

E’ pertanto necessario fare riferimento all’intero quadro normativo che regolamenta l’esposizione umana a campi elettromagnetici nel nostro Paese.

I principali riferimenti della normativa italiana in tema di esposizione umana ai campi elettromagnetici, di seguito riportati sinteticamente, sono:

- Legge 22 febbraio 2001, n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La Legge quadro 36/2001 introduce alcuni concetti di base, fra cui le definizioni di soggetti PROFESSIONALMENTE esposti e soggetti NON PROFESSIONALMENTE esposti:

- l’art.3, lettera f) fornisce la definizione di lavoratori e lavoratrici professionalmente esposti a CEM; “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- l’art. 3 lettera g) specifica cosa si debba intendere per esposizione della popolazione (o soggetti non professionalmente esposti) a CEM; “ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dei lavoratori e delle lavoratrici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) della Legge 36/2001.”

Alla legge quadro si associano i due D.P.C.M. del 2003 che precisano i concetti espressi nelle leggi e stabiliscono un quadro di prescrizioni specifiche che valgono solo per la popolazione e per due particolari classi di sorgenti: gli elettrodotti e le sorgenti riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi. Per le esposizioni a sorgenti non comprese in queste due classi, i D.P.C.M. del 2003 rimandano alle prescrizioni della Raccomandazione Europea 1999/519, che a sua volta si riferisce alle linee guida ICNIRP del 1998.

La Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE fornisce garanzie di tutela per i soggetti particolarmente sensibili al rischio, primi fra tutti i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi.

I soggetti sensibili non sono infatti tutelati dal rispetto dei valori di azione per i lavoratori di cui al D.Lgs. 159/2016.

E’ importante tenere presente che per i lavoratori considerati non professionalmente esposti, secondo le definizioni date dalla normativa, dovranno essere applicati i valori limite valevoli per la popolazione generale, cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo 12 luglio 1999. I valori limite valevoli per la popolazione, cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo 12 luglio 1999, garantiscono in generale l’assenza di effetti su qualsiasi soggetto esposto, a meno di controindicazioni specifiche che devono essere segnalate o dal costruttore del dispositivo elettronico impiantato o dal costruttore di  specifici apparati potenzialmente interferenti con i dispositivi elettronici impiantati, così come previsto  dalle  specifiche  norme di prodotto (es. telefoni cellulari, varchi magnetici, etc.)  I valori limite specificati per la popolazione generale assumono dunque rilevanza anche nei luoghi di lavoro, in relazione a tutti gli addetti non professionalmente esposti. Per questo motivo la valutazione di una sorgente di campo elettromagnetico deve essere eseguita considerando sia i livelli di riferimento per la popolazione che i valori di azione per i lavoratori.





A cura di: Ing. Emanuela PISANU


Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.