logo

In Evidenza

           

La foto del mese

Cosa intendi per "struttura non autoprotetta"?

La frase del mese

Ho provato. Ho fallito. Non importa. Riproverò. Fallirò ancora. Fallirò meglio.

- Da "Worstward Ho" di Samuel Beckett

I nostri Corsi

Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...

IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?

Mettiti alla prova con 4 livelli di difficoltà per verificare le tue conoscenze...

PARTNER - SITI AMICI

Scopri i nostri partner

Manualistica

Vedi Manuali disponibili

Cerca con i Tags

ARPA   BAT   CIT   COVID-19   CPI   GSE   INPS   ISPRA   MOG   OT23   RAEE   RSPP   acqua   acustica   agenti biologici   agenti cancerogeni   agenti chimici   agenti fisici   agricoltura   aia   albo gestori ambientali   ambiente   amianto   aria   atex   atmosfere esplosive   attrezzature di lavoro   aua   audit   bonifiche   burn out   cantieri   cem   certificazioni iso   circolare   clima   clp   codici cer   comunicazione   controlli   ctd   danno ambientale   datore di lavoro   dpi   due diligence   ecologia   economia   edilizia   emergenze   emissioni   energia   ergonomia   età   f-gas   finanziamenti   formazione   fotovoltaico   gas effetto serra   imballaggi   impianti   inail   incidente rilevante   infortunio   inquinamento   interpelli   lavori in quota   lavoro agile   lavoro notturno   legionella   linee guida   luoghi di lavoro   macchine   malattia   malattia professionale   manuale   manutenzione   marcatura ce   medico competente   microclima   mmc   modulistica   mud   normativa   norme tecniche   prevenzione   prevenzione incendi   primo soccorso   privacy   procedura   provincia   qualità   radiazioni ionizzanti   reach   registro infortuni   responsabilità   rifiuti   rischio incendio   rls   roa   rumore   salute   segnaletica   sentenza   sicurezza   sistemi di gestione   sistri   smartworking   sorveglianza sanitaria   sostanze pericolose   spazi confinati   stress   terre e rocce da scavo   trasporti   valutazione dei rischi   vas   vdt   verifiche periodiche   via   vibrazioni   vigili del fuoco  

Area Riservata

 Ven 8 Feb 2019

TRA DIRETTIVA PED E DIRETTIVA MACCHINE - GLI ATTI DEL CONVEGNO SAFAP 2018

  macchine , marcatura ce , sicurezza

TRA DIRETTIVA PED E DIRETTIVA MACCHINE - GLI ATTI DEL CONVEGNO SAFAP 2018

È frequente trovare sul mercato o negli ambienti di lavoro prodotti per i quali non risulti immediata l’attribuzione della direttiva di riferimento, così come attrezzature a pressione, ai sensi della direttiva 2014/68/EU, incorporate in macchine di cui alla direttiva 2006/42/CE.

Il fabbricante,  ha l’esigenza di determinare con certezza il riferimento legislativo da adottare per consentire l’immissione sul mercato e quindi, nello specifico, stabilire se quel determinato prodotto debba trattarsi come un‘attrezzatura a pressione, applicando i dettami della PED, ovvero come una macchina, rifacendosi quindi alla Direttiva Macchine.

La direttiva 2014/68/UE e la direttiva 2006/42/CE sono un esempio di direttive di prodotto:

- la direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 (comunemente detta direttiva PED), recepita in Italia dal d.lgs. 26/2016, concerne l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e disciplina la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di attrezzature e insiemi a pressione ricadenti nel campo di applicazione della direttiva stessa.

- la direttiva comunitaria 2006/42/CE (nota come direttiva Macchine), recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, concerne l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla progettazione e costruzione di una macchina. Questa direttiva rappresenta l’atto che gli Stati dell’UE hanno deciso di adottare per stabilire i requisiti essenziali di sicurezza che le macchine e le quasi macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato Comunitario.

Se un’attrezzatura a pressione è incorporata in una macchina, il fascicolo tecnico fornito dal fabbricante della macchina deve includere la dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura a pressione alla PED, se quest’ultima è immessa sul mercato separatamente, ovvero prevedere la trattazione dei pertinenti requisiti essenziali di sicurezza secondo la direttiva PED, trattandosi di un componente della macchina comunque in ultimo coperto dalla dichiarazione CE di conformità della macchina tutta.

Le attrezzature a pressione appartenenti al massimo alla categoria 1, incorporate nelle macchine e oggetto della direttiva Macchine, sono escluse dal campo di applicazione della PED, per cui risulta sufficiente l’applicazione della sola direttiva 2006/42/CE.

Esempio di applicazione simultanea di più direttive di prodotto è rappresentato da un impianto ad aria compressa, solitamente rappresentato da

- un apposito filtro (F);

- un polmone smorzatore (PM), che permette di evitare fenomeni di risonanza;

- un compressore (C), che in generale può essere o volumetrico (per piccole portate, alti rapporti di compressione) o rotativo (per grandi portate, bassi rapporti di compressione);

- una valvola di sicurezza (Vs) a valle del compressore;

- una valvola di non ritorno (VNR), per evitare flussi di ritorno;

- un refrigeratore (R), che permette di raffreddare l’aria e riportarla a temperatura ambiente, dato che all’uscita dal compressore può raggiungere temperature anche elevate;

- un serbatoio intermedio (SI);

- uno scaricatore di condensa (Sc);

- una seconda valvola di non ritorno;

- un serbatoio di accumulo (S), da cui l’utenza preleva l’aria.

Il serbatoio a sua volta è munito di manometro, pressostato, valvola di sicurezza e valvole atte allo spurgo di polveri involute presenti nell’aria.

Se gli elementi costituenti l’impianto possono essere considerati singoli componenti  immessi sul mercato separatamente, perché già destinati dai singoli fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa come quello summenzionato, l’impianto nel complesso non necessita di un’ulteriore dichiarazione CE di conformità, in quanto, come detto, i singoli elementi costituenti sono stati progettati e fabbricati per essere assemblati così da realizzare un impianto ad aria compressa e conseguentemente i rischi derivanti da tale installazione sono stati considerati.

Nel caso, invece, fosse immesso sul mercato l’intero impianto, questo sarebbe accompagnato da un’unica dichiarazione di conformità, redatta in conformità alla direttiva 2006/42/CE, quale direttiva applicabile allo specifico prodotto, con l’esplicitazione delle eventuali altre direttive applicate, come la direttiva 2014/68/UE.

Tale ultima circostanza si verificherà anche nel caso in cui i singoli componenti, acquistati separatamente, ma non specificatamente destinati dai fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa, vengano installati insieme per la realizzazione dell’impianto finale.

Risulta da approfondire il parare secondo cui non sono, da considerare attrezzature di  lavoro, e quindi assoggettabili agli obblighi di cui al titolo III del d.lgs. 81/08 e s.m.i., le attrezzature a pressione incorporate in macchine con specifica destinazione d’uso; in quest’ultimo caso, infatti, l’elemento a pressione risulta essere una parte della macchina (componente) e di supporto alla realizzazione del processo a completo carico della macchina di cui fa parte.

Tale situazione potrebbe far presupporre che i disoleatori, montati su motocompressori e certificati secondo la sola direttiva macchine, possono non ricadere nella denuncia di messa in servizio e tantomeno alle rispettive verifiche periodiche previste dal titolo III del D. Lgs 81/08 e smi.

Gli atti completi del convegno sono consultabili al presente link.









A cura di: P.I. Pierpaolo RAVERA


Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.