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 Ven 8 Giu 2018

TRASPORTO RIFIUTI: NUOVA SOTTO-CATEGORIA 4-BIS

  albo gestori ambientali , codici cer , rifiuti

TRASPORTO RIFIUTI: NUOVA SOTTO-CATEGORIA 4-BIS

Con Deliberazione Albo Gestori Ambientale n. 2 del 24 aprile 2018 (cfr.allegato) è stata individuata una nuova sottocategoria denominata “imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017 n. 124” la quale abilita alla raccolta e al trasporto, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate, di diverse tipologie di rifiuti non pericolosi, ovvero:

– CER 02.01.10 rifiuti metallici

– CER 12.01.01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

– CER 12.01.03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)

– CER 12.01.21 corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti

– CER 12.01.99 rifiuti ferrosi e non ferrosi (cosi come descritti nell’all. 1, sub-all. 1 DM 05.02.98)

– CER 15.01.04 imballaggi metallici

– CER 17.04.01 rame, bronzo, ottone

– CER 17.04.02 alluminio

– CER 17.04.03 piombo

– CER 17.04.04 zinco

– CER 17.04.05 ferro e acciaio

– CER 17.04.06 stagno

– CER 17.04.07 metalli misti

– CER 17.04.11 cavi

– CER 20.01.40 metalli

– CER 20.03.07 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

All'Art. 2 viene richiesto alle imprese che intendono iscriversi alla suddetta categoria di:

a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);

b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;

c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria in esame devono presentare una comunicazione utilizzando il modello allegato alla deliberazione dell’albo (allegato A) attestando la sede d'impresa, le tipologie di rifiuti da raccogliere e trasportare, gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli.

Sono inoltre dovuti in fase di iscrizione il pagamento del diritto di segreteria di € 10,00 e il pagamento del diritto annuale di iscrizione di € 50,00 (da pagarsi annualmente entro il 30 aprile).

La data di entrata in vigore della Delibera è il 15 giugno 2018.





A cura di: P. Agr. CASTELLO Elisa


ALLEGATI
  aLLEGATO: Deliberazione Albo Gestori Ambientale n. 2 del 24 aprile 2018

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