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TERRE E ROCCE DA SCAVO: OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DAU)
ambiente
, terre e rocce da scavo
Il Ministero dell’Ambiente, con nota n. 12021 del 19/07/2018 (cfr. allegato), ha fornito risposta ad un quesito, posto da un’amministrazione provinciale, in merito alla cessazione della qualifica di sottoprodotto, con conseguente “riassunzione” (o assunzione ex novo) di quella di rifiuto, di terre e rocce da scavo per le quali sia stata omessa nei termini previsti la dichiarazione di avvenuto utilizzo (Dau).
In sostanza, nel momento stesso in cui si rileva la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo (Dau), si verifica la cessazione della qualifica di sottoprodotto del materiale; da tale momento questo deve essere considerato a tutti gli effetti un rifiuto.
Quali effetti pratici ne derivano? Il produttore/proponente (in ogni caso, il soggetto che mette in atto quanto contenuto nel Piano di Utilizzo o nella Dichiarazione) deve dimostrare che tali materiali, qualora già riutilizzati (ossia già riposti a dimora in opere edili o di interventi a carattere ambientale) non sono contaminati e non possono quindi arrecare alcun danno alle matrici suolo e acque sotterranee sulle quali insistono; a tal fine procede con l’esecuzione di test di cessione (ex DM 5 febbraio 1998) e verifica della conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione CSC per le acque sotterranee (ex Tab. 2, Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006).
Per il materiale che, alla data di scadenza del Piano di Utilizzo o della Dichiarazione, risultasse in deposito e non ancora riutilizzato, si dovrà procedere ad una gestione come rifiuto.
A cura di: Dott. Marco ABRATE
ALLEGATI
Allegato: Parere Ministero dell’Ambiente n. 12021 del 19/07/2018