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TERRE E ROCCE DA SCAVO: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE SULLE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO
ambiente
, normativa
, terre e rocce da scavo
Con la circolare prot. n. 0015786 del 10/11/2017 (cfr. allegato), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all’utilizzo di tali materiali in considerazione delle nuove disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, intende fornire alle amministrazioni pubbliche competenti in materia alcuni chiarimenti interpretativi volti ad uniformare l’azione amministrativa sull’intero territorio nazionale.
Si riprende innanzitutto la definizione giuridica di “matrice materiale di riporto”, sottolineando come il DPR 120/2017 faccia riferimento alla attuale formulazione dell’art. 185 del D.lgs. n. 152/206 e s.m.i., come da interpretazione autentica fornita dal decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 24 marzo 2012: “[…] matrici materiali di riporto […], costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”. Come evidenziato dalla Circolare, l’articolo 3, comma 1, del citato D.L. 2/2012 fornisce sostanzialmente la definizione di “matrici materiali di riporto” rilevando la volontà del legislatore di equiparare, al ricorrere di particolari condizioni, i materiali di riporto al suolo con conseguente applicazione dell’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
Il DPR 120/2017 definisce poi in aggiunta il quantitativo massimo in peso, pari al 20%, della componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale per il mantenimento della qualifica di sottoprodotto del materiale e la necessità di procedere con l’esecuzione del test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti.
Per quanto concerne la gestione delle matrici materiali di riporto si esamina più a fondo l’aspetto legato ad eventuali superamenti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo sito specifici nel caso di attività di scavo all’interno, ad esempio, di aree oggetto di bonifica.
Si procede, infine, a riassumere in un conciso elenco le modalità gestionali delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto, derivanti dal quadro normativo esaminato: sottoprodotto, riutilizzo in situ, agente di contaminazione (bonifica).
A cura di: Dott. Marco ABRATE
ALLEGATI
Allegato: Circolare prot. n. 0015786 del 10/11/2017