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 Ven 16 Apr 2021

TASSA RIFIUTI PER UTENZE NON DOMESTICHE: NOVITÀ DAL DECRETO SOSTEGNI

  normativa , rifiuti

TASSA RIFIUTI PER UTENZE NON DOMESTICHE: NOVITÀ DAL DECRETO SOSTEGNI

Il 23 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 22 marzo 2021 n.41 (cosiddetto “Decreto Sostegni”) contenente un’interessante norma di coordinamento in materia di tassa sui rifiuti (TARI).

Dopo il recepimento in Italia, nel settembre 2020 a cura del D.Lgs. 116/2020, della disciplina europea sui rifiuti è stato cancellato il potere dei Comuni di “assimilare” i rifiuti speciali prodotti dalle imprese industriali a quelli urbani ed assoggettarli, in base al proprio regolamento, alla tariffa comunale.

Per il 2021 si era aperta una fase transitoria critica per i Comuni costretti a fissare le tariffe sui rifiuti in tempo utile per la deliberazione dei bilanci preventivi degli Enti locali senza la certezza della platea di riferimento dei contribuenti che avrebbero scelto di rimanere all’interno del servizio di raccolta rifiuti allestito dal Comune stesso.

L’articolo 30, comma 4 del cd “Decreto Sostegni” precisa che le utenze NON DOMESTICHE che producono i RIFIUTI URBANI come indicati all’art.183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 [1] deve comunicare al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di voler fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti entro il termine del 31 maggio di ogni anno.

Questo per poter essere escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.



 



A cura di: Dott. Flavio PORTESIO

 



[1] I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater (ndr alla Parte IV del D.Lgs. 152/06) prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (ndr alla Parte IV del D.Lgs. 152/06)




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