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STRESS LAVORO-CORRELATO: UN TITOLO AGGIUNTIVO NEL D.LGS. 81?
Nel mese di Giugno 2016 l’AIBeL (dell’Associazione italiana Benessere e Lavoro), tramite un intervento del Dr. Luigi Carpentero (cfr. allegato) in occasione del convegno convegno “Stress, molestie lavorative e organizzazione del lavoro: aspetti preventivi, clinici e normativo-giuridici. Le soluzioni possibili”, ha avanzato l’interessante proposta di andare ad arricchire il Testo Unico Unico di un nuovo Titolo dedicato al tema dello stress, della violenza e delle molestie in ambito lavorativo. Una proposta che si pone in direzione contraria alla tendenza di semplificazione del D.Lgs 81, emersa negli ultimi anni, e che ha portato a modifiche del Testo Unico o in tentativi, non sempre riusciti, di rendere più semplici gli adempimenti per le aziende.
Il suggerimento vuole aumentare l’attenzione su quello che in questi anni si può considerare un rischio emergente, in termini di diffusione, anche con riferimento agli studi e ricerche sui rischi e sul benessere organizzativo.
La proposta dell’Associazione italiana Benessere e Lavoro prevede dunque di inserire un Titolo VI bis (Stress Molestia e Violenza) che comprenda un Capo 1 con le disposizioni generali e alcuni articoli. Ad esempio:
- Art. 167 bis: “le Norme del presente titolo si applicano a tutte le aziende e a tutti i lavoratori come da definizione di cui all’articolo 2 del presente decreto”;
- le definizioni: stress lavoro correlato, molestia o vessazione, violenza, patologie correlate allo stress, molestia e violenza.
Un Art. 168 bis presenterebbe gli obblighi del datore di lavoro:
1. “Adottare un’organizzazione del lavoro che tenga conto dei principi dell’ergonomia e che promuova il benessere psichico, fisico e sociale dei lavoratori;
2. Valutare il rischio stress lavoro correlato e quello da molestia e violenza”.
E il datore di lavoro “a tal fine dovrà tenere obbligatoriamente conto del parere dei lavoratori utilizzando gli strumenti più adeguati (questionari validati dalla comunità scientifica, focus group, interviste semistrutturate) per la rilevazione del disagio soggettivo individuale”.
Inoltre dovrà:
- “adottare le misure di prevenzione adeguate per quanto riguarda lo stress lavoro correlato;
- adottare un sistema di monitoraggio in continuo del rischio molestia e violenza consistente in una serie di misure”.
Ad esempio:
- “adozione di un Codice di Condotta;
- nomina di una commissione (o comitato) di garanzia” (sarà “composta preferibilmente da un membro dell’ufficio risorse umane, con funzioni di coordinamento, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione o suo delegato, dal Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza e dal medico competente”). E i membri della commissione “sono tenuti a procedere con la necessaria discrezione per difendere la dignità e la riservatezza di tutte le parti in causa, valutando preliminarmente la possibilità di una mediazione del conflitto”.
Sarà poi necessaria l’assunzione degli “opportuni provvedimenti anche di tipo disciplinare fino, nei casi di particolare gravità, al licenziamento, nei confronti dei dirigenti, preposti e lavoratori qualora la commissione” rilevi da parte degli stessi, “gravi violazioni del codice di condotta”.
Un Art. 169 bis (Informazione, Formazione, Sorveglianza Sanitaria) presenterebbe:
- Commi 1-2: Informazione e formazione a tutti i lavoratori;
- Comma 3: Formazione specifica al Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza e agli altri membri della Commissione”.
E, infine, riguardo alla sorveglianza sanitaria, i lavoratori, secondo questa proposta di articolo, sarebbero “sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art.41, qualora non sia già prevista per altri rischi di cui al presente decreto, nelle seguenti situazioni:
- a) Quando dalla valutazione del rischio si evidenziano aree di criticità tali da far ritenere non basso il rischio stress, molestia e violenza;
- b) Quando si siano manifestate situazioni di disagio lavorativo trattate dalla Commissione di cui al comma 3 dell’art. 168 bis o sia stata denunciata la presenza di malattia professionale correlata allo stress da parte del medico competente, dell’organo di vigilanza della ASL territorialmente competente, di un Centro Clinico per il disadattamento lavorativo o dell’INAIL”.
Tale proposta di recepimento nel D.Lgs. 81 degli accordi europei tra CES (Confederazione Europea dei Sindacati) e Organizzazioni datoriali europee, propone una sorveglianza sanitaria biennale.
E per gli approfondimenti specialistici sono “necessarie le competenze dei Centri Clinici per il Disadattamento Lavorativo che dovranno essere istituiti in ogni Regione presso le ASL o le Aziende Ospedaliere Universitarie e dovranno essere strutturati” avendo le caratteristiche di uno specifico allegato che sarebbe aggiunto al Testo Unico.
A cura di: Dott.ssa Elena RICHERI