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Area Riservata
SORGENTI RADIOATTIVE E PREVENZIONE INCENDI
normativa
, prevenzione incendi
, radiazioni ionizzanti
Con Nota VVF n. 11973 del 05/10/2016 (cfr. allegato) il Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce alcuni chiarimenti in merito all’assogGettabilità ai controlli di prevenzione incendi per le attività di gestione di sorgenti radioattive.
Il punto n. 58 dell’Allegato I al DPR 151/11 riguarda le attività di cui al D.Lgs. 230/95 (attuazione delle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), art. 27 (nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni) che fa espresso riferimento ad "attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti".
La Nota precisa che per tali attività, essendo soggette all'obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative finalizzate all’ottenimento della conformità antincendio, presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente sulla sede operativa primaria del titolare del nulla osta. Il buon esito procedure di prevenzione incendi costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso "più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica".
Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, in fase di valutazione del progetto e di successiva SCIA ai sensi del DPR 151/11, dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle stesse sorgenti ed alle loro modalità di impiego. Il Comando provinciale VV.F. potrà, infine, richiedere al responsabile dell'attività l'obbligo di invio di notifica preventiva ai Comandi VV.F delle province ove, di volta in volta, detta sorgente sarà utilizzata.
La Nota ricorda anche che le sorgenti di radiazioni mobili sono spesso impiegate presso ditte terze già assoggettate ai controlli di prevenzione incendi: in questo caso, nell'ambito delle procedure di cui al DPR 151/11 e con le modalità fissate dal DM 07/08/12, il responsabile della ditta terza presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili, in maniera non occasionale, è tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza non occasionale di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
È necessario, in questi casi, prendere in considerazione, in caso di emergenza, le ulteriori problematiche che potrebbero originarsi in relazione alla sicurezza della popolazione, dei lavoratori e dei soccorritori intervenuti nonché le procedure per la messa in sicurezza delle apparecchiature e sorgenti radiogene utilizzate.
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE
ALLEGATI
Allegato: Nota VVF n. 11973 del 05/10/2016