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SOCIO LAVORATORE E RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
La figura di Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, come indicato all’art. 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 deve essere eletto o designato in tutte le aziende, o unità produttive. Nelle piccole realtà, in modo particolare artigianali, spesso si trovano esclusivamente soci lavoratori, che prestano la propria attività a favore dell’azienda e pertanto nel tempo, ci si è dibattuti sulla possibilità o meno di avere tale figura eletta tra gli stessi soci.
In particolare la situazione si è complicata in quanto:
1. in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 (cfr. allegato I) tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA -Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI-, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra;
2. l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo;
3. le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata;
4. le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale;
5. sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari
Tale situazione, come riportato nei quesiti alla Regione Piemonte di Giugno 2016, è stata ripresa nel seguente modo:
“1.20 Nel caso di società familiari di due soci, di cui uno funge da lavoratore e uno da DdL, nel caso in cui i soci non vogliano ricorrere all'RLS territoriale, è possibile per il socio lavoratore assumere la carica di RLS?
Alcuni accordi, come, ad esempio, quello degli artigiani non ammettono un RLS socio. Si tratta pertanto di verificare quali accordi siano applicabili al loro comparto.”
Con tali premesse sembrava corretta l’interpretazione che portava a concludere dell’obbligatorietà nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, della presenza del rappresentante dei lavoratori a livello territoriale, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva dei soci.
La Commissione interpelli, ha chiarito definitivamente la situazione, (vedi interpello n° 16 del 25/10/2016 - cfr. allegato II) in quanto il socio lavoratore è equiparato al “lavoratore” come definito dal D. Lgs 81/08, pertanto vista la necessità per tutte le aziende di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, quest’ultimo potrà essere individuato a livello territoriale o di sito produttivo, solo qualora l’azienda non abbia proceduto alle elezioni previsti dai comi 3 e 4 dell’art. 47 del D. Lgs 81/08.
A cura di: P.I. Pierpaolo RAVERA
ALLEGATI
Allegato I: Artigianato Accordo Nazionale Interconfederale applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi, 13 settembre 2011
Allegato II: Interpello n° 16 del 25/10/2016