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SISTRI: SCADENZA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNAULE
Si ricorda che entro il 30 aprile 2016 i soggetti obbligati all’utilizzo del SISTRI (per esempio i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 addetti) dovranno pagare il contributo annuale.
Tale pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- presso qualsiasi ufficio postale
mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
- presso gli sportelli del proprio istituto di credito
mediante bonifico bancario alle coordinate
IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
In entrambi i casi, nella causale di versamento occorrerà indicare:
- contributo SISTRI/anno 2016
- codice fiscale dell’operatore
- numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione.
Una volta effettuato, tale pagamento dovrà essere comunicato al SISTRI, accedendo all’applicazione GESTIONE AZIENDE, in cui si dovranno inserire le seguenti informazioni:
- il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale o il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO o TRN) del bonifico bancario
- l'importo del versamento
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
Le sanzioni per il mancato pagamento del contributo sono quelle previste dall’art.260 bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, cioè:
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
- In caso di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.
- All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal SISTRI nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al SISTRI occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
Si rimanda al seguente link http://www.sistri.it/index.php?option=com_contsient&view=article&id=88&Itemid=140 in cui è riportata la partizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati.
A cura di: Dott.ssa Elena Raso