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Area Riservata
SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
normativa
, prevenzione incendi
In data 5 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DM 25/01/19 (cfr. allegato 1) che apporta modifiche al DM 16/05/87 n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il nuovo decreto tiene conto dell'evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta negli ultimi 30 anni, con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza, sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, integrando la disciplina con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l'indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza, e aggiungendo un nuovo punto “9-bis. Gestione della sicurezza antincendio”.
Un riferimento specifico (art.2) riguarda i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di cui al DPR 151/2011 (attività n. 77 - edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m). In attesa della definizione dei metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, il Ministero indica come utile riferimento progettuale la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15/04/13 (cfr. allegato 2).
Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, che avverrà il 6 maggio, vanno adeguati entro i seguenti termini:
a) due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b) un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.
Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/11, va comunicato al Comando dei Vigili del fuoco l'avvenuto adeguamento all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Le indicazioni non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati (o siano in corso) lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del fuoco, ovvero che, alla data di entrata in vigore del decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE
ALLEGATI
Allegato1: DM 25/01/19
Allegato 2: Circolare n. 5043 del 15/04/13