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SFALCI E POTATURE: DI NUOVO RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI?
Nella prossima Legge Europea 2018 (si ricorda che la cd. “legge europea” contiene disposizioni modificative o abrogative di norme statali in contrasto con gli obblighi Ue, al contrario della cd. “legge di delegazione europea”, con la quale, invece, si conferiscono deleghe legislative al governo per far recepire nell’ordinamento italiano le direttive e gli altri atti comunitari) troveremo con tutta probabilità alcune disposizioni abrogative in materia di rifiuti ed in particolare con riferimento agli sfalci e potature di cui all’art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 152/2006.
La necessità di procedere con tale iniziativa legislativa nasce a seguito dell’apertura a carico del nostro Paese del caso EU Pilot 9180/2017/ENVI (non si è ancora arrivati alla fase di procedura d’infrazione), relativamente alle modifiche introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 154/2016 (cd. “Collegato Agricoltura”), che estendeva l’esclusione prevista dalla direttiva rifiuti comunitaria 2008/98/Ce per gli sfalci e potature agricole e forestali riutilizzati in ambito agroforestale anche ai residui vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. Come riconosciuto dal Ministero, tale modifica era stata ritenuta opportuna al fine di evitare che l’esclusione dei residui in parola non si applicasse anche per analoghi materiali vegetali prodotti in attività pressoché identiche a quelle agroforestali, ma poste in essere da imprese artigiane, dedite ad esempio alla manutenzione del verde pubblico e/o privato.
La contestazione mossa dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese riguarda pertanto l’eccessiva estensione della deroga comunitaria relativa agli sfalci e potature di origine agroforestale.
Quali le conseguenze dopo la legge europea 2018?
Secondo il Ministero, stando a quanto contenuto nella nota prot. n. 3983 del 15/03/2018, in risposta al quesito giuntogli in data 01/03/2018 (cfr. allegato 1), le future disposizioni abrogative, ripristinando il quadro normativo in conformità alla direttiva rifiuti, non contrasterebbero contro i cd. “legittimi interessi degli operatori del settore”, potendo questi avvalersi della disciplina sui sottoprodotti prevista dal decreto n. 264/2016 (cfr. allegato 2), che richiama alcuni materiali agricoli tra i quali le “potature, ramaglie, e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato”.
A cura di: Dott. Marco ABRATE
ALLEGATI
Allegato 1: Risposta del Ministero
Allegato 2: Decreto 264/2016