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SCUOLE: NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
normativa
, prevenzione incendi
E' in vigore, dal 25 agosto, il DM 07/08/17 contenente la nuova regola tecnica per le attività scolastiche, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 139/06.
Le norme tecniche previste dalla nuova regola tecnica si possono applicare alle attività scolastiche individuate con il numero 67 dell'allegato I al DPR 151/11, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido. Si possono applicare anche alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 26/08/92.
All’interno del Decreto è indicato che, entro il 31 dicembre 2019, verrà verificata (dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione) l'esclusiva applicazione delle disposizioni del DM 07/08/17 in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche precedentemente previste dal DM 26/08/92 per valutare poi, via decreto, l'eventuale abrogazione di quest'ultimo.
All'art.3 del Decreto si prevede la modifica del testo del Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/15): all'allegato 1, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all'art. 1.
All'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, dopo la lettera p) è aggiunta la lettera «q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" e successive modificazioni.» Si aggiunge quindi il DM 26/08/92 fra i decreti da applicare alternativamente alla nuova Regola Tecnica.
Infine si aggiorna il contenuto dell'art.2 comma 1 che ora recita:
"Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini 67, ad esclusione degli asili nido ;70 e 71; 75; 76".
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE