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SCALE FISSE A PIOLI
attrezzature di lavoro
, normativa
, sicurezza
Le scale fisse a pioli vengono frequentamene impiegate per l’accesso ai luoghi di lavoro sopraelevati o in profondità quali: gru, serbatoi, tralicci ciminiere, silos, pozzi, tali strutture sono solitamente verticali o con una inclinazione non inferiore ai 75° . Strutturalmente tali scale sono costituite da una serie di pioli fissati a due montanti o direttamente murati sulla parete.
I riferimenti normativi vigenti per la costruzione e l’uso delle scale fisse a pioli sono:
1. Il Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs 81/2008 che, all’art. 113 comma 2, sancisce l'obbligatorietà della gabbia per scale a pioli fisse verticali alte più di metri 5; lo stesso articolo sancisce, che “la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60”.
2. il D.M. 23.3.1998 consente l'uso di scale fisse metalliche ad un montante dotate di un sistema anticaduta al posto della gabbia di protezione.
Allo stato dell’arte è possibile indicare che :
- In Italia persiste l’obbligo di legge di utilizzo di scale fisse a pioli dotate di gabbia, secondo le indicazioni riportate nel D. Lgs. 81/08;
- Solo quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
- Per poter installare una linea vita al posto della gabbia, il sistema in opera deve essere certificato secondo il D.M. 23.3.1998.
Le scale con linea anticaduta (nate per tralicci, pozzetti e cantieri), possono essere utilizzate da personale in possesso di specifica autorizzazione e abilitazione conseguita dopo un corso di addestramento all’uso dei DPI di terza categoria, con idoneità medica al lavoro in altezza.
Attualmente le scale con gabbia potrebbero essere marchiate CE secondo EN 14122-4, tuttavia questa norma tecnica risulta incompatibile con il D.L. 81/2008. Pertanto in Italia possono essere vendute e installate scale con gabbia conformi a D. Lgs .81/08 e smi; scale con gabbia con marcatura CE possono essere installate all’estero.
Una scala fissa alta mt. 10 non ha obbligo di piani di riposo intermedi. Quando la scala supera i metri 10 di altezza sono necessari dei piani di riposo: la normativa EN 14122-4 prevede piani di riposo ogni mt. 6 qualora la scala superi i mt. 10.
Indicazioni regionali, riportano regole tecniche differenti:
a. Il decreto regione veneto nr. 97 del 31/01/2012 prevede, piani di riposo ogni mt. 4,
b. il decreto regione Toscana nr. 62/R 05 prevede, l’obbligo di protezione anticaduta quanto la scala fissa è più alta di mt. 3 (invece dei mt. 5 previsti dal D. Lgs. 81/08).
Riassumendo, le scale fisse a pioli con gabbia metallica, risultano a norma secondo il D. Lgs. 81/08 e pertanto rappresentano un punto di accesso sicuro, sebbene possano avere grossi limiti per garantire la massima sicurezza dell’operatore, pertanto occorre valutare l’opportunità, secondo le indicazioni riportante anche nel documento di valutazione dei rischi aziendali, di integrare tale dispositivo con una linea vita di supporto.
A cura di: P.I. Perpaolo RAVERA