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RIMOZIONE IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI IDRICHE INTERRATE IN CEMENTO AMIANTO
amianto
, inail
, salute
, sicurezza
Il termine amianto deriva dal greco Amiantos che significa incorruttibile. Talora tale termine è sostituito con quello di asbesto che in greco è l'equivalente di inestinguibile. Secondo la normativa italiana (decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.), con il termine generico amianto si individuano alcuni minerali silicatici fibrosi di origine naturale, sfruttati commercialmente (Crisotilo, Crocidolite, Amosite, Tremolite, Antofillite e Actinolite).
L’Italia è stata tra le prime nazioni europee a mettere al bando l’amianto, con l’emanazione della legge 257/1992
Tra le tipologie di manufatti realizzati non si può omettere di citare le tubazioni in cemento amianto, impiegate per decenni per scopi civili e militari. Esse hanno avuto un’ampia diffusione su tutto il territorio nazionale in quanto erano caratterizzate da:
- economicità del materiale;
- resistenza all’aggressività delle acque trasportate e dei terreni di posa;
- insensibilità alle correnti vaganti;
- elevata resistenza alla trazione;
- bassa rugosità (perdite di carico);
- alterazioni limitate nel tempo;
- leggerezza rispetto ai tubi in cemento armato e cemento armato precompresso, quindi bassi costi di trasporto e posa in opera;
- coefficiente di conducibilità termica basso, circa centotrenta volte minore di quello del ferro, esaltato da spessori relativamente alti;
- assoluta impermeabilità;
- insensibilità alle radici: prove di posa in terreno ricco di radici arboree hanno dimostrato l’impenetrabilità delle tubazioni, nonostante fossero state avvolte dalle radici stesse.
Le tubazioni in cemento amianto non costituiscono di per sé una sorgente primaria di pericolo per la salute pubblica qualora interrate, integre ed ancora in posto; le tubazioni in cemento amianto possono tuttavia generare situazioni di rischio se oggetto di interventi di rimozione o manutenzione che portano all’esposizione parziale o totale all’aria ambiente del manufatto con possibile aerodispersione di fibre.
Chi effettua l’attività di rimozione delle tubazioni dovrà avere come titolo imprescindibile l’iscrizione alla cat. 10 all’albo gestori ambientali, oltre alla presentazione del piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs 81/08; mentre possono essere contemplate nelle attività ESEDI (articolo 249, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.) “interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo”.
Al fine di facilitare le aziende nelle attività di rimozione delle tubazioni INAIL pubblica il Volume, inerente le “Istruzioni operative da adottare per la rimozione in sicurezza di tubazioni idriche interrate in cemento amianto” (cfr. allegato), suddividendo gli interventi in due casistiche principali:
1. Rimozione di tubazioni idriche interrate in cemento amianto: attività programmabili;
2. Rimozione di tubazioni idriche interrate in cemento amianto: attività in pronto intervento;
L’elaborazione di tali procedure nasce dall’esigenza di fornire indicazioni puntuali che risultino di riferimento a scala nazionale, in carenza di normativa specifica di settore. Tale carenza ha determinato in alcuni casi incertezze sulle modalità autorizzative, operative e di vigilanza sugli interventi di rimozione di tubazioni in cemento amianto interrate, tanto che si è riscontrata una difforme applicazione delle stesse nelle diverse Regioni.
Fonte INAIL
A cura di: P.I. Pierpaolo RAVERA