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 Ven 30 Ott 2015

RIFIUTI PERICOLOSI: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE

  codici cer , rifiuti

RIFIUTI PERICOLOSI: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE

L’entrata in vigore del Regolamento 1357/2014/UE (attivo dal I° giugno 2015 - di cui già alle nostre precedenti informative del 21/05/2015 e 04/09/2015) ha apportato novità in materia di classificazione rifiuti ovvero ridefinizione delle caratteristiche di pericolo da “H” ad “HP” e determinazione di nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo.

Con nota n. 11845 del 28/09/2015 (cfr. allegato I) (preceduta dalla nota 11719 del 25/09/2015) il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti interpretativi confermando innanzitutto la “piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico” e specificando che dal I° giugno:

- gli allegati D ed I del D. Lgs 152/2006 (cfr. allegati II e III) sono inapplicabili - se in contrasto con le suddette disposizioni dell’UE - ed è necessario provvedere ad una riclassificazione dei rifiuti con cosiddetto “codice a specchio, i quali potrebbero passare quindi da pericolosi a non pericolosi o viceversa;

- per quanto riguarda l’allegato D del D. Lgs 152/2006 continuano ad essere applicati i punti 6 e 7 del paragrafo “Introduzione”, in quanto recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle suddette disposizioni;

- l’Allegato I (sostituito dall’Allegato III della Direttiva 2008/98/Ce), deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento.

Per quanto concerne l’Allegato D, sottoparagrafo 2 riguardante la “classificazione di un rifiuto come pericoloso”, è possibile distinguere 3 tipologie di rifiuti:

I° caporverso: rifiuti pericolosi;

II° capoverso: rifiuti a cui potrebbero essere assegnati codici pericolosi o non pericolosi;

III° capoverso: rifiuti non pericolosi.

Nella determinazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, a parer nostro, non vi è l’obbligo di effettuare l’analisi chimica sui rifiuti pericolosi.

Infatti, se il rifiuto risulta essere contrassegnato da un asterisco (*) è classificato pericoloso e quindi, tramite la conoscenza del processo produttivo, delle materie prime impiegate e delle schede di sicurezza il produttore è in grado di assegnare le caratteristiche di pericolo ai sensi della direttiva 2008/98/Ce. L’analisi chimica in questo caso può essere un supporto valido, ma non necessario in quanto si hanno già a dispososizione tutte le informazioni per poter determinare le caratteristiche di pericolo.

Diverso il caso in cui il rifiuto potrebbe essere pericoloso o non pericoloso poiché non si può escludere che una qualsiasi sostanza pericolosa possa essere presente. Per questa ragione l’analisi chimica risulta necessaria in quanto non è possibile stabilire con certezza se la concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i limiti di legge, tali da classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco.





A cura di: P. Agr. Elisa CASTELLO 


ALLEGATI
  Allegato I: Nota 11845 del 28/09/2015
  Allegato II: Allegato D – D.Lgs 152/06 attualmente in vigore
  Allegato III: Allegato I – D.Lgs 152/06 attualmente in vigore

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