In Evidenza
La foto del mese
Cosa intendi per "struttura non autoprotetta"?
La frase del mese
Ho provato. Ho fallito. Non importa. Riproverò. Fallirò ancora. Fallirò meglio.
I nostri Corsi
Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...
IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?
Il Mondo Ecolav
Manualistica
Vedi Manuali disponibili
Cerca con i Tags
ARPA BAT CIT COVID-19 CPI GSE INPS ISPRA MOG OT23 RAEE RSPP acqua acustica agenti biologici agenti cancerogeni agenti chimici agenti fisici agricoltura aia albo gestori ambientali ambiente amianto aria atex atmosfere esplosive attrezzature di lavoro aua audit bonifiche burn out cantieri cem certificazioni iso circolare clima clp codici cer comunicazione controlli ctd danno ambientale datore di lavoro dpi due diligence ecologia economia edilizia emergenze emissioni energia ergonomia età f-gas finanziamenti formazione fotovoltaico gas effetto serra imballaggi impianti inail incidente rilevante infortunio inquinamento interpelli lavori in quota lavoro agile lavoro notturno legionella linee guida luoghi di lavoro macchine malattia malattia professionale manuale manutenzione marcatura ce medico competente microclima mmc modulistica mud normativa norme tecniche prevenzione prevenzione incendi primo soccorso privacy procedura provincia qualità radiazioni ionizzanti reach registro infortuni responsabilità rifiuti rischio incendio rls roa rumore salute segnaletica sentenza sicurezza sistemi di gestione sistri smartworking sorveglianza sanitaria sostanze pericolose spazi confinati stress terre e rocce da scavo trasporti valutazione dei rischi vas vdt verifiche periodiche via vibrazioni vigili del fuoco
Area Riservata
RIFIUTI PERICOLOSI: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
L’entrata in vigore del Regolamento 1357/2014/UE (attivo dal I° giugno 2015 - di cui già alle nostre precedenti informative del 21/05/2015 e 04/09/2015) ha apportato novità in materia di classificazione rifiuti ovvero ridefinizione delle caratteristiche di pericolo da “H” ad “HP” e determinazione di nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo.
Con nota n. 11845 del 28/09/2015 (cfr. allegato I) (preceduta dalla nota 11719 del 25/09/2015) il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti interpretativi confermando innanzitutto la “piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico” e specificando che dal I° giugno:
- gli allegati D ed I del D. Lgs 152/2006 (cfr. allegati II e III) sono inapplicabili - se in contrasto con le suddette disposizioni dell’UE - ed è necessario provvedere ad una riclassificazione dei rifiuti con cosiddetto “codice a specchio”, i quali potrebbero passare quindi da pericolosi a non pericolosi o viceversa;
- per quanto riguarda l’allegato D del D. Lgs 152/2006 continuano ad essere applicati i punti 6 e 7 del paragrafo “Introduzione”, in quanto recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle suddette disposizioni;
- l’Allegato I (sostituito dall’Allegato III della Direttiva 2008/98/Ce), deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento.
Per quanto concerne l’Allegato D, sottoparagrafo 2 riguardante la “classificazione di un rifiuto come pericoloso”, è possibile distinguere 3 tipologie di rifiuti:
I° caporverso: rifiuti pericolosi;
II° capoverso: rifiuti a cui potrebbero essere assegnati codici pericolosi o non pericolosi;
III° capoverso: rifiuti non pericolosi.
Nella determinazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, a parer nostro, non vi è l’obbligo di effettuare l’analisi chimica sui rifiuti pericolosi.
Infatti, se il rifiuto risulta essere contrassegnato da un asterisco (*) è classificato pericoloso e quindi, tramite la conoscenza del processo produttivo, delle materie prime impiegate e delle schede di sicurezza il produttore è in grado di assegnare le caratteristiche di pericolo ai sensi della direttiva 2008/98/Ce. L’analisi chimica in questo caso può essere un supporto valido, ma non necessario in quanto si hanno già a dispososizione tutte le informazioni per poter determinare le caratteristiche di pericolo.
Diverso il caso in cui il rifiuto potrebbe essere pericoloso o non pericoloso poiché non si può escludere che una qualsiasi sostanza pericolosa possa essere presente. Per questa ragione l’analisi chimica risulta necessaria in quanto non è possibile stabilire con certezza se la concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i limiti di legge, tali da classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco.
A cura di: P. Agr. Elisa CASTELLO
ALLEGATI
Allegato I: Nota 11845 del 28/09/2015
Allegato II: Allegato D – D.Lgs 152/06 attualmente in vigore
Allegato III: Allegato I – D.Lgs 152/06 attualmente in vigore