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RIFIUTI: NUOVA CLASSIFICAZIONE “HP 14” DAL 5 LUGLIO 2018
In data 05 luglio 2017 è entrato in vigore il Regolamento 997/2017 (cfr. allegato) che determina i nuovi criteri per l’assegnazione della classe di pericolo HP14 e dal 05 luglio 2018 dovrà essere applicato.
Il suddetto regolamento, infatti, modifica l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE e introduce la nuova definizione e i criteri da seguire per l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico” ai rifiuti.
La caratteristica di pericolo HP14 non sarà più attribuita secondo le modalità previste dall’Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose (ADR) per la classe 9 – materie pericolose per l’ambiente acquatico rispettivamente liquide (M6) e solide (M7), come aveva stabilito la legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del DI 78/2015.
In base al nuovo Regolamento, la caratteristica di pericolo HP14 si applica ai rifiuti che:
a) contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strato di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idroclofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc.); e/o
b) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1%; e/o
c) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1% per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 e H412 ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o
d) contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1% per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 e H413.
L’applicazione del Regolamento 2017/997 può comportare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi, anche a valle delle modifiche in vigore dal 1° marzo, non lo siano più e viceversa.
Le condizioni che si possono verificare sono le seguenti:
a. Rifiuto ecotossico secondo ADR, rimane ecotossico per il Regolamento 997/2017;
b. Rifiuto ecotossico secondo ADR, NON è ecotossico per il Regolamento 997/2017;
c. Rifiuto NON ecotossico secondo ADR, rimane NON ecotossico per il Regolamento 997/2017;
d. Rifiuto NON ecotossico secondo ADR, diventa ecotossico per il Regolamento 997/2017.
A cura di: Dott.ssa Elena RASO
ALLEGATI
Allegato: Regolamento 997/2017