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 Ven 6 Apr 2018

RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI: LE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO 1 FEBBRAIO 2018

  ambiente , normativa , rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON FERROSI: LE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO 1 FEBBRAIO 2018

Il Decreto del 1 febbraio 2018 del Ministero dell’Ambiente (cfr. allegato 1), semplifica le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.

I soggetti coinvolti dal presente decreto (art.2.) sono quelli che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all'Albo secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.          

Le semplificazioni riguarderanno principalmente la compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (art. 193 del D.L.gs. n.152/2006) e dei registri di carico e scarico (art. 190 del D.L.gs. n.152/2006).

Nel caso in cui la raccolta venga fatta presso più detentori o produttori con lo stesso veicolo, i rifiuti

sono accompagnati da formulario di identificazione, riportato in allegato A, con le modalità di compilazione riportate in allegato B.

Le attività di raccolta devono in ogni caso concludersi in un'unica giornata.

Il trasportatore dovrà emette quattro copie del formulario, facendole compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore in ordine cronologico. Una copia rimarrà presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre saranno trattenute dal trasportatore e una volta arrivate al destinatario verranno controfirmate e datate dallo stesso.

Il destinatario avrà poi l’onere di restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti. Ogni soggetto è tenuto a conservare copia del formulario di identificazione per cinque anni.

Il DM 1/2/2018 all’articolo 4 riporta che i soggetti individuati all'art. 2 possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione rifiuti per cinque anni.

Inoltre all’ articolo 5 si riporta che per quelle associazioni di volontariato e enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, dovranno operare d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, che individuerà apposite modalità per la temporanea iscrizione dei loro veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di   cose. 

Si intende "occasionale" l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive. 





A cura di: Dott.ssa Elena MARTIS


ALLEGATI
  Allegato 1: Decreto del 1 febbraio 2018
  Allegato A: Formulario di identificazione
  Allegato B: Modalità di compilazione

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