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REGOLAMENTO (UE) 2016/425: PIENA ATTUAZIONE DAL 21 APRILE 2018
E’ ormai attuativo (dal 21 aprile 2018) il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, già formalmente entrato in vigore, da circa due anni.
Il Regolamento, in quanto tale, non necessita di uno specifico recepimento nazionale per essere attuato; per questo motivo torniamo sull’argomento e sulle modifiche e variazioni ormai introdotte.
Prima modifica degna di nota è la revisione delle categorie dei DPI rispetto a quanto contenuto nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale):
L’allegato I del Regolamento 2016/425 definisce che le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono tre:
1) la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
2)La categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.
3)la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall'alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo”.
La categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è poi importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza).
Altre piccole modifiche riguardano poi proprio gli stessi requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, come riportati nell’allegato II del nuovo regolamento.
Concludiamo ricordando che, pur mancando la necessità di un decreto di recepimento specifico, è necessario definire normative applicative specifiche come già definito dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”; il legislatore ha previsto un aggiornamento, un adeguamento della normativa in essere, anche con riferimento al tema delle sanzioni e delle notifiche, che dovrebbe avvenire indicativamente entro il 21 novembre 2018.
A cura di: Ing. Emanuela PISANU