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 Mer 2 Mag 2018

REGOLAMENTO (UE) 2016/425: PIENA ATTUAZIONE DAL 21 APRILE 2018

  dpi , normativa

REGOLAMENTO (UE) 2016/425: PIENA ATTUAZIONE DAL 21 APRILE 2018

E’ ormai attuativo (dal 21 aprile 2018) il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, già formalmente entrato in vigore, da circa due anni.

Il Regolamento, in quanto tale, non necessita di uno specifico recepimento nazionale per essere attuato; per questo motivo torniamo sull’argomento e sulle modifiche e variazioni ormai introdotte.

Prima modifica degna di nota è la revisione delle categorie dei DPI rispetto a quanto contenuto nel decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale):

L’allegato I del Regolamento 2016/425 definisce che le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono tre:



1) la categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

- lesioni meccaniche superficiali;

- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;

- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;

- lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);

- condizioni atmosferiche di natura non estrema”.

2)La categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

3)la categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- sostanze e miscele pericolose per la salute;

- atmosfere con carenza di ossigeno;

- agenti biologici nocivi;

- radiazioni ionizzanti;

- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;

- cadute dall'alto;

- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

- annegamento;

- tagli da seghe a catena portatili;

- getti ad alta pressione;

- ferite da proiettile o da coltello;

- rumore nocivo”.



La categoria di rischio dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità) è poi importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI (la dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza).

Altre piccole modifiche riguardano poi proprio gli stessi requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale, come riportati nell’allegato II del nuovo regolamento.

Concludiamo ricordando che, pur mancando la necessità di un decreto di recepimento specifico, è necessario definire normative applicative specifiche come già definito dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”; il legislatore ha previsto un aggiornamento, un adeguamento della normativa in essere, anche con riferimento al tema delle sanzioni e delle notifiche, che dovrebbe avvenire indicativamente entro il 21 novembre 2018.





A cura di: Ing. Emanuela PISANU



 


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