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Area Riservata
REGIONE PIEMONTE : NUOVA DGR SUL DIVIETO DI ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE DURANTE IL LAVORO.
sicurezza
, sorveglianza sanitaria
Si segnala la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.45 del 12/11/2015 la “DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONE PIEMONTE DEL 26/10/2015 N. 29-2328” (cfr. allegato) a riferimento dei provvedimenti e degli accertamenti da effettuare sui lavoratori esposti alle attività a rischio laddove è vietata l’assunzione di bevande alcoliche sia durante il turno di lavoro sia nelle ore precedenti all’attività lavorativa e altresì durante i turni di reperibilità; tale provvedimento annulla e sostituisce interamente la precedente delibera 21-4814 del 20/10/2012.
Si riportano, a completezza del caso, in riferimento alla legge 125/2001 e all’Allegato I dell’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16/03/2006, le mansioni tabellate a rischio (non modificate dal nuovo provvedimento; si evidenziano in grassetto quelle più comuni):
1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 (lavori in tubazioni e canalizzazioni, ecc…) del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Per tutti gli operatori che effettuano tali mansioni sono pertanto previsti degli obblighi in capo al datore di lavoro anche attraverso l’attività del medico competente: in particolare il datore di lavoro dovrà:
a) aggiornare il documento di valutazione del rischio evidenziando se nella propria attività lavorativa sussistano attività lavorative a rischio (di cui sopra) – si segnala che stesso obbligo vige per le altre categorie di lavorazioni là dove vige il divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (a cui si rimanda alle precedenti mie comunicazioni) – tale valutazione diventa fondamentale in quanto se sussistono attività a rischio nella propria attività il datore di lavoro dovrà nominare il medico competente, qualora non lo avesse anncora fatto in assenza di altri rischi tabellati, affinchè venga attivata sorveglianza sanitaria specifica;
b) effettuare attività di formazione e informazione sul rischio specifico sui lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti, anche con la collaborazione del medico competente; tale attività dovrà essere:
- mirata ad evidenziare i rischi dell’alcol sia nei confronti della salute dell’operatore sia sui rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo,
- mirata a evidenziare il divieto di assumere alcolici non solo durante il turno di lavoro, ma anche prima di iniziare l’attività lavorativa a rischio e anche durante i turni di reperibilità;
- mirata a ricordare che il limite di esposizione in ambito lavorativo è ZERO,
- mirata a promuovere atteggiamenti corretti nei confronti dell’assunzione delle bevande alcoliche,
- mirata alla promozione della salute del lavoratore, che sottolinei che in caso di positività ai test periodici il lavoratore anche se sospeso dall’attività lavorativa conserverà il posto di lavoro e verrà avviato ai centri alcologici del Servizio Sanitario delle Tossicodipendenze per opportuni piani di recupero
- mirata a dare delucidazioni sui compiti e sugli accertamenti previsti a cura del medico competente con tulle le conseguenze del caso
- mirata a ricordare della possibilità di invio dei soggetti esaminati ad ulteriori controlli presso i servizi alcologici del Sistema Sanitario con eventuali programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate
- mirata a ricordare che in caso di riscontro di patologie alcol correlate il lavoratore avrà assicurata la conservazione del posto di lavoro in attesa che rientri dai protocolli terapeutici e di riabilitazione.
c) segnalare formalmente i nominativi delle persone che rientrano in tali categorie al medico competente affinchè possa provvedere ai suoi compiti;
d) vigilare sia direttamente che indirettamente attraverso l’operato di dirigenti e preposti che venga rispettato tale divieto.
La nuova normativa prevede pertanto, come già quella precedente, che il medico competente nominato dal datore di lavoro, effettui controlli sanitari preventivi e periodici che escludano stati di intossicazione alcolica sia acuta che cronica. Grazie al periodo di sperimentazione effettuata dal 2012 a tutt’oggi sono stati rielaborate le tipologie e i modi degli accertamenti.
Quindi il medico competente ricevuto l’elenco degli esposti dovrà attivare la sorveglianza sanitaria che prevede:
a) accertamenti sanitari preventivi prima di adibire il lavoratore a tali mansioni atti a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato e che escludano stati di alcoldipendenza e/o assunzione alcolica cronica;
b) accertamenti sanitari periodici (almeno una volta l’anno) atti a verificare ed escludere stati di cui sopra;
c) accertamenti sanitari al rientro da periodi di malattia e o infortunio superiori a 60 gg (e qui includiamo eventuali rientri del lavoratore dopo periodo di riabilitazione)
d) accertamenti sanitari al cambiamento della mansione.
Il medico competente, ricevuti gli elenchi degli esposti da parte del datore di lavoro, all’atto della visita medica dovrà in fase preventiva:
- raccogliere un’adeguata anamnesi “alcologica” mediante la somministrazione di opportuno questionario (vedi allegato 6a e 6c) per verificare le abitudini di ogni esposto in riferimento all’assunzione di bevande alcoliche e una volta esaminato lo stesso promuovere, attraverso colloquio mirato (allegato 6b), atteggiamenti e comportamenti adeguati che vadano a prevenire comportamenti scorretti e se necessario vadano a dare consigli per ridurre la quantità di alcol assunta, specificando che il consumo a rischio non significa dipendenza dall’alcol e che la propria abitudine alcolica può ancora cambiare – qualora l’”audit” evidenzi chiaramente un’abitudine esagerata all’assunzione di tali sostanze il medico competente può, dopo avere prescritto al lavoratore di ridurre i consumi, rivederlo a distanza variabile di circa 30-90 giorni - ;
- quindi sottoporrà l’interessato ad adeguato esame obiettivo rilevando eventuali segni diretti ed indiretti di assunzione alcolica (vedi allegato 6d);
- quindi potrà sottoporre, (ndr: si consiglia previo consenso scritto, anche se non previsto dalla normativa) l’interessato a controlli atti a escludere stati di intossicazione cronica da alcol attraverso prelievo di sangue con esami specifici a seconda dei casi (qui la circolare ha dato ampia possibilità di scelta al medico competente di valutare caso per caso quali siano gli esami da eseguire (CDT, MCV, yGT, AST, EtG, FAEE) a differenza della precedente normativa là dove lo obbligava ad accertamenti specifici, evidenziando marcatori biologici diretti e indiretti e specificando che “la capacità diagnostica di ogni marcatore si misura in termini si sensibilità (percentuale di riconoscimento dei soggetti con consumo problematico) e di specificità (percentuale di roiconoscimento dei soggetti che non presentano consumo problematico)”.
Si ricorda che la spesa a coprire tutti questi accertamenti è a completo carico del datore di lavoro.
Visto quanto sopra riportato si possono fare alcune considerazioni: pare che i parametri del sangue migliori che concorrono al cosiddetto Test EDAC (Early Detection of Alcool Consuption) risultano essere:
- l’MCV (ricercato nella formula dell’emocromo)
- la yGT (gammaglutamiltranspeptidasi) enzima epatico indotto dall’assunzione dell’alcool
- l’AST (aspartato-aminotrasferasi) indice di citolosi epatica
i cui costi risultano decisamente accettabili in poche decine di euro a cui eventualmente andrà associato il dosaggio del CDT (transferrina carboidrato carente) qualora i valori delle yGT diano dei valori contraddittori.
La valutazione del soggetto integrata con questi valori amplifica significativamente la capacità diagnostica di ogni singolo biomarcatore. In caso di dubbi o per eliminare eventuali possibilità di contenziosi da parte dell’interessato, lo screening potrà essere ampliato attraverso il dosaggio della EtG (marcatore molto sensibile se dosato nelle urine e molto sensibile e specifico quando misurato nel capello – i calvi forniranno pelo del torace).
Identica procedura va effettuata durante i controlli periodici (annuali) che si concludono sempre con un giudizio di idoneità lavorativa e anche in caso di visite mediche legate al cambiamento di mansione, rientro malattia e/o infortunio.
La circolare inoltre, come la precedente, prevede controlli estemporanei, senza preavviso, atti al controllo del divieto di assunzione di bevande alcoliche durante l’attività lavorativa attraverso la somministrazione di controlli alcolimetrici sull’aria espirata (etilometria). Tali controlli andranno effettuati almeno una volta l’anno sempre solo sugli esposti alle mansioni a rischio specifico (e non più a campione su un terzo degli esposti, come previsto dalla precedente normativa). Il controllo etilometrico dovrà essere effettuato esclusivamente da parte del medico competente aziendale che dovrà comunicare al lavoratore e al datore di lavoro gli esiti dello stesso mediante apposito referto là dove compaia la data, l’ora e i dati anagrafici del soggetto testato. A differenza della precedente circolare, solo in “caso in cui il medico competente lo ritenga opportuno, in particolare in condizioni di dubbio, di motivata contestazione (da parte del lavoratore, ndr) della misura sull’aria espirata o sul suo fattore di conversione o di sussistenza di potenziali interferenze nella misura con l’etilometro” l’eventuale conferma del test potrà essere validata attraverso esame ematico attraverso prelievo di sangue in due provette (delle tipologie contenenti un anticoagulante e fluoruro di sodio come conservante) possibilmente a distanza di non più di 15 minuti dalla misurazione dell’aria espirata presso laboratorio di riferimento che effettuerà le analisi alcolimetriche appena possibile su una provetta, mentre la seconda resterà a disposizione per eventuale controanalisi (non viene definito il tempo di conservazione – si presumono i trenta giorni relativi al ricorso al giudizio del medico competente quindi).
Veniamo ora alla situazione in cui si renda evidente uno stato di intossicazione cronica e/o acuta: unica certezza (definita nella circolare) è che il soggetto dovrà essere sospeso dall’attività a rischio e se possibile adibito temporaneamente ad altra mansione, viceversa dovrà essere allontanato dal lavoro attraverso la redazione di un giudizio di inidoneità temporanea (si ricorda che tale giudizio va comunicato immediatamente all’interessato e al datore di lavoro e che è ammesso ricorso da parte dell’interessato entro trenta giorni dalla comunicazione all’Organo di Vigilanza territorialmente competente - SPRESAL).
Chiaramente non vengono indicati i tempi di sospensione dal lavoro in quanto questi dipenderanno sicuramente a seconda dei casi e nello specifico se si tratti di situazioni di intossicazione acuta (laddove a parere dello scrivente potrà anche bastare uno a due giorni di sospensione cautelativa) o viceversa se scaturiscano da tali controlli stati di intossicazione cronica saranno necessari tempi decisamente più lunghi. E’ evidente che per concedere nuovamente l’idoneità a quella mansione si dovrà aspettare la negativizzazione degli esami di screening effettuati caso per caso e pertanto saranno necessari tempi diversi).
Quadri di sospetta o conclamata alcoldipendenza andranno avviati (sempre previo rilascio del certificato di inidoneità temporanea) ai DPD del Sistema Sanitario Nazionale con tempistiche decisamente più lunghe e il soggetto verrà reintegrato dopo i programmi terapeutici individualizzati caso per caso. In questa fattispecie la normativa prevede che il medico competente prima di avviare l’interessato a tali centri effettui sistematicamente i seguenti esami:
- la determinazione contemporanea di CDT, MCV, yGT e AST;
- in casi critici la determinazione dell’etilglucuronato (EtG) su capello eventualmente integrato dai FAEE (esteri etilici degli acidi grassi).
La normativa finalmente prevede anche delle linee guida sulla “Gestione di singoli casi di lavoratori in sospetto o evidente stato di intossicazione acuta da alcol”e quello che è significativo è che tali linee guida vanno applicate su TUTTI i lavoratori e non solo su quelli che svolgono mansioni a rischio, e così recita: “La presenza di lavoratori in evidente stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol rappresenta una situazione di emergenza, pertanto è opportuno che l’azienda predisponga una procedura per fronteggiare i casi di lavoratori che abbiano assunto bevande alcoliche e che presentino comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione, in particolare a fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente il lavoro. Tale procedura dovrà essere definita a priori, concordata con le Rappresentanze sindacali aziendali e prevedere in modo chiaro (anche all’interno di un regolamento aziendale) quando e da chi e con quali modalità il lavoratore debba essere immediatamente allontanato dal lavoro e quali provvedimenti debbano essere assunti. La procedura dovrà inoltre contenere le modalità di tale allontanamento e, nel caso il lavoratore debba essere accompagnato alla propria abitazione, chi e come dovrà accompagnarlo. Tale procedura dovrà essere resa nota a tutti i lavoratori. E’ opportuno identificare all’interno dell’azienda un addetto, ad esempio tra il personale componente la squadra di primo soccorso, da formare sulle più adeguate modalità di comportamento e comunicazione nei confronti di lavoratori in caso di sospetto e evidente stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche. Per principio di precauzione il lavoratore che presenti i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione acuta da alcol (a tale proposito possono essere utilizzati i criteri di cui all’allegato 5 come riferimento indicativo nell’ambito delle attività di informazione e formazione) deve essere temporaneamente allontanato dal lavoro, almeno sino alla giornata successiva. La gestione sopra descritta si applica a tutti i lavoratori, anche quelli che non svolgono mansioni rientranti nell’elenco di cui all’allegato 1 Intesa Stato Regioni del 16/03/2006. Nel caso in cui i lavoratori rientrino in tale elenco, dovrà anche essere inoltrata segnalazione in forma scritta o verbale, da parte del Datore di Lavoro o da dirigenti/preposti incaricati, al Medico Competente. Quest’ultimo provvederà a valutare la fondatezza della segnalazione e, se ritiene, ad effettuare una visita periodica anticipata (controllo alcolimetrico) seguendo l’iter già descritto”
Concludendo l’obiettivo della normativa è sicuramente quello di limitare e di annullare il rischio di infortunio dipendente da assunzione di bevande alcoliche, ma anche quello di promuovere, attraverso l’operato del datore di lavoro e del medico competente, un corretto approccio nei confronti dell’assunzione delle bevande alcoliche e soprattutto di correggere mediante la formazione e l’informazione e i colloqui specifici da parte del medico competente comportamenti inadeguati nei confronti delle abitudini di assumere alcolici.
Unica pecca che pare emergere a mio modesto parere è quella che purtroppo nella lista delle attività a rischio vengano ad essere solamente incluse sostanzialmente quelle attività che possono determinare rischio di incolumità verso terzi, mentre sussistono sicuramente molte altre mansioni che in stato di intossicazione alcolica possono sicuramente causare aumento di rischio di infortunio per l’operatore stesso, come ad esempio tutti gli utilizzatori di taglienti, lavori a bordo macchina (macchine utensili per la lavorazione del legno, dei metalli ecc.), o tutti quei lavori che comportano l’uso di strumenti manuali pericolosi (strumenti ad asse flessibile, motoseghe, ecc.) . Per questi lavori il legislatore prevede sia erogata attività di formazione/informazione, ma esami specifici ed accertamenti clinici sui lavoratori addetti sono al momento esclusi.
A cura di: Dott. Diego ROSSI, Medico Competente
ALLEGATI
Allegato: DGR del 26/10/2015 N. 29-2328