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QUANDO L'IPERTROFIA DELLA NORMA SFUGGE AL CONTROLLO DI COLUI CHE LA GENERA
A ridosso del prossimo 30 aprile, che rappresenta a livello ambientale una scadenza “piglia tutto” (basti pensare ai pagamenti dei diritti di iscrizione, contributi SISTRI, trasmissioni telematiche di MUD, E-PRTR, trasmissione dei PMC/SME per le imprese in AIA), mi preme segnalare un evento che, nella prassi del turbinio delle micro-modifiche alle normative ambientali, è emblematico di una processo in atto da anni anche a livello europeo, ovvero, la volontà di definire in modo sempre più puntuale situazioni specifiche sulle quali spesso la norma “tace”.
Sebbene i pròdromi possano apparire spesso assai condivisibili (per es. la lotta al traffico illecito di materiale rubato, la semplificazione per l’una o l’altra categoria professionale) la conseguenza pratica maggiormente avvertita è quella di navigare in una normativa ipertrofica, pericolosa da gestire e che sfugge al controllo di colui che la genera.
Com’è noto dal 2 febbraio 2016 sono in vigore le disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n.221 (“Green Economy”), provvedimento nazionale di riforma trasversale in material di tutela dell’ambiente.
Il provvedimento contiene numerose ed importanti novità, tra le quali quella contenuta all’articolo 30 “Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi” (cfr. allegato I).
Tale disposizione prevede l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 188 del D.Lgs. 152/06 e smi il quale testualmente recita:
«1 -bis . Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5».
L’obiettivo di tale nuova disposizione risulta assai chiaro: porre un freno ad una prassi diffusa, ovvero quella di “sbarcare il lunario” con la raccolta, il trasporto e la vendita di materiale usato con un valore commerciale (rame, metalli ferrosi e non ferrosi) in assenza di titoli abilitativi.
Finora, chi veniva colto “sul fatto” durante tali attività, si appellava spesso alla disciplina derogatoria prevista all’articolo 266, comma 5 del D.Lgs. 152/06 che, per fattispecie puntuali, permette il trasporto in assenza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Tale disposizione, da una lettura più attenta, non risulta ancora entrata in vigore, come correttamente segnalato dal Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in una Nota/Lettera interpretativa.
La motivazione di quanto sostenuto dal Comitato Nazionale risiede nel fatto che nelle “Note” al suddetto articolo 30 (cfr. allegato II), riportate espressamente a pag. 62 della G.U. n. 13 del 18/1/2016, il testo del comma 1-bis) è stato inserito nella versione dell’articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) che entrerà in vigore solo in data 1° gennaio 2017 e non, al contrario, nella versione attualmente vigente dell’articolo 188 (Oneri dei Produttori e dei Detentori), la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016, dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (il cosiddetto “Milleproroghe”).
A cura di: Dott. Flavio PORTESIO
ALLEGATI
Allegato I: Articolo 30 legge n. 221-2015
Allegato II: Nota all'articolo 30