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PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21/01/2016, sono state pubblicate le “Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” (cfr. allegato).
Il documento è stato predisposto dal gruppo di lavoro regionale “Vigilanza sulla formazione alla salute e sicurezza”, ed approvato dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte con Determinazione n. 712 del 02/11/2015.
Si tratta di uno strumento operativo messo a disposizione degli organi di vigilanza e controllo (ASL) nella materia specifica della formazione nei luoghi di lavoro, quale supporto per una più facile individuazione degli obblighi normativi e per un allineamento delle procedure operative di controllo a livello regionale, da parte degli S.Pre.S.A.L.
Le basi di partenza e supporto sono certamente gli accordi Stato Regioni e i decreti legislativi e ministeriali inerenti la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali ci si riferisce come “legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Di fatto, dagli accordi su richiamati (accordo n.221/CSR del 21/12/2011 e accordo n. 53/CSR del 22/02/2012), ma non solo, sono stati ricavati i principali termini e definizioni utilizzati all’interno delle procedure in oggetto, con tutti gli approfondimenti del caso e non senza alcune interpretazioni.
Lo strumento operativo è costituito da quattro parti principali, vale a dire:
1. Le modalità di accertamento durante lo svolgimento del corso di formazione;
2. Le modalità di accertamento dopo la conclusione del corso di formazione;
3. Le schede specifiche di identificazione dei parametri di regolarità di ogni corso considerato;
4. L’analisi delle possibili inadempienze e delle conseguenti azioni da intraprendere.
Relativamente alla parte 1, le indicazioni operative riguardano una preliminare verifica, prima dell’accesso alla sede del corso, per accertare i requisiti del soggetto formatore/erogatore; proseguono con una serie di accertamenti effettuati presso la sede del corso su tutti gli aspetti organizzativi (tipologia di corso; presenza e corretta compilazione del registro; rispetto del numero massimo dei partecipanti e corrispondenza fra gli iscritti a registro ed i presenti; verifica della idoneità delle aree utilizzate per le parti pratiche; verifica dei requisiti dei docenti; etc.).
Relativamente alla parte 2, le indicazioni riguardano la verifica preliminare sul possesso dei requisiti, da parte del soggetto formatore/erogatore; il successivo sopralluogo per la verifica della presenza di tutti gli elementi richiesti, fra i quali: comunicazioni di inizio corso, programma e/o progetto formativo, registro presenze correttamente compilato, curricula dei docenti, verifiche di apprendimento effettuate, verbali di fine corso, attestati di frequenza, etc.
La parte 3 (identificata come allegato 1), di sicuro interesse non solo per gli organismi di controllo, è strutturata attraverso una serie di tabelle, ognuna dedicata ad un corso specifico (RSPP/ASPP – DL/RSPP – RLS – lavoratori – dirigenti – preposti – incaricati dell’uso delle attrezzature – lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi – lavoratori e preposti addetti all’impiego di accesso e posizionamento mediante funi – coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – lavoratori e preposti addetti ad attività di apposizione segnaletica stradale con traffico – dirigenti e lavoratori addetti ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto – addetti al pronto soccorso – addetti alla prevenzione incendi), contenenti le indicazioni sugli elementi di riferimento e di regolarità specifici per il corso in questione (riferimento normativo – provvedimento che disciplina il corso – prerequisito formativo/professionale del partecipante – indicazioni su quando deve essere effettuato il corso – soggetto formatore – responsabile del progetto formativo – registro presenze – n. massimo di partecipanti – requisiti dei docenti – durata minima del corso – assenze ammesse – valutazione dell’apprendimento – ammissibilità della FAD/E-learning – rilascio dell’attestato – validità del credito formativo – aggiornamenti – riconoscimento dei crediti formativi e professionali pregressi – comunicazione di inizio corso alla Regione Piemonte – altri riferimenti).
La parte 4 (identificata come allegato 2) definisce la corrispondenza fra l’esito della verifica da parte dell’organo di vigilanza, con evidenza di irregolarità e le conseguenti azioni da adottare (prescrizioni; provvedimenti; segnalazioni; diffide).
Si segnalano, infine, alcuni utili riferimenti per una più completa analisi degli argomenti inerenti la formazione nei luoghi di lavoro:
- Decreto Interministeriale 06/03/2013 sui requisiti dei docenti per i corsi di cui all’accordo del 21/12/2011;
- Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – seconda edizione marzo 2014 (linee guida della Regione Piemonte approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 22-5962);
- Domande e risposte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (gruppo di lavoro Info.Sicuri, edizione 2015).
A cura di: P.I. Marco ANTONIELLI