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PROCEDIMENTI CONSEGUENTI AD INADEMPIENZE DEI SOGGETTI FORMATORI
controlli
, formazione
, linee guida
La Regione Piemonte nel mese di Maggio 2016 ha aggiornato le linee guida OPERATIVE PER LA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL DLGS 81/08 E S.M.I. (cfr. allegato).
In particolare il documento introduce i procedimenti conseguenti alle inadempienze dei soggetti formatori, i quali iscritti negli elenchi dei soggetti formatori visibili al link http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108 , in proporzione alla gravità dell’inadempienza, procederà all’effettuazione del richiamo o della revoca, secondo le modalità sotto descritte:
Richiamo
In caso di accertate inadempienze lievi, cioè non comprese nell’elenco del successivo paragrafo, la commissione regionale invierà al soggetto formatore una formale nota di richiamo.
Alcune inadempienze passibili di richiamo, che vengono citate a titolo rappresentativo sono:
• mancata comunicazione di inizio corso;
• mancato invio del verbale finale;
• rilascio di attestati privi dei contenuti minimi previsti.
Revoca
A seguito di tre inadempienze lievi notificate al soggetto formatore oppure in caso di inadempienza grave, la commissione avvierà il procedimento di revoca, che comporta la cancellazione dagli elenchi dei soggetti formatori abilitati, relativi a tutti i corsi.
Il procedimento di revoca è sempre preceduto da una comunicazione formale al soggetto formatore, con la richiesta di far pervenire, nel tempo massimo indicato nella stessa, eventuali controdeduzioni.
Qualora la risposta pervenga nei termini stabiliti e sia valutata positivamente, la commissione comunica al soggetto formatore la chiusura del procedimento avviato. Nel caso in cui il soggetto formatore non produca quanto richiesto nei termini stabiliti o laddove le controdeduzioni presentate non siano valutate positivamente, sarà disposta la cancellazione dagli elenchi.
La revoca preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di inserimento negli elenchi per un periodo fino ai tre anni successivi alla data della revoca. L’entità di tale periodo è stabilita dalla commissione in base alla gravità della/e inadempienza/e.
Le inadempienze gravi, che possono comportare l’avvio immediato del procedimento di revoca sono:
• promozione e/o effettuazione da parte di un soggetto formatore di un corso per il quale il soggetto stesso non è presente nel relativo elenco;
• effettuazione di un corso difforme da quanto previsto dalla normativa di riferimento;
• falsificazione di attestati, documenti quali registri e verbali, autocertificazione allegata alla domanda di inserimento negli elenchi, ecc.
• perdita di uno dei requisiti dei soggetti formatori previsti dalla normativa e dalle indicazioni Regionali. In quest’unico caso, il soggetto formatore sarà cancellato solo dall’elenco/gli elenchi relativi ai corsi per poter effettuare i quali si è perso il requisito.
Tale procedura è di richiamo per quegli enti che svolgono una formazione che si basa su un mero interesse economico, molto spesso improvvisata, e di rimando è una garanzia per il fruitore del corso che finalmente può avvalersi di strutture serie e monitorate.
A cura di: P.I. Pierpaolo RAVERA
ALLEGATI
Allegato: Linee Guida Operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro