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PENSIONI LAVORI USURANTI, INVIO DOMANDE, DECRETO 18 APRILE 2018
normativa
, salute
, sicurezza
Pubblicata dal Ministero del Lavoro una nota sulle modalità per la richiesta di esenzione all’adeguamento alla speranza di vita e per la verifica dei requisiti da inviare all’Inps.
La nota riepiloga le procedure indicate dal Decreto ministeriale del 18 aprile 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2018 (cfr. allegato). Riguardanti i benefici previsti dall’articolo 1 commi 147 e 148 della Legge di Bilancio 2018 in attuazione dell’articolo 1 comma 153.
Secondo quanto previsto dal decreto le domande vanno presentate a Inps in modalità telematica corredate dalla dichiarazione del datore di lavoro. Entrambe su modelli predisposti da Inps e approvati dal Ministero del Lavoro.
Il diritto al beneficio viene valutato attraverso la verifica delle comunicazioni obbligatorie; per dichiarazione del datore di lavoro; oppure in caso di cessazione attività e oggettiva impossibilità del datore di lavoro, per dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà disposta dal lavoratore. Che riporti ” periodi di svolgimento delle professioni di cui all’allegato B del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto”.
Come già specificato in altre news, alle quali si rimanda per ulteriori approfondimenti, le professioni interessate dal diritto al beneficio sono le seguenti:
a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
c) Conciatori di pelli e di pellicce;
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion;
f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
n) Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca;
o) Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
p) Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011;
q) Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
A cura di: P.I. Pierpaolo RAVERA
ALLEGATI
Allegato: Decreto ministeriale del 18 aprile 2018