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PENSIONE DI INABILITA’ PER SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE DI ORIGINE PROFESSIONALE DA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
amianto
, malattia professionale
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 166 del 18/07/2017, è stato pubblicato il Decreto 31/05/2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (a firma del Ministro Poletto), di seguito descritto.
Con l’articolo 1, tale decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità per i soggetti (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive sostitutive della medesima) affetti da malattie di origine professionale da esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio).
Secondo l’articolo 2, i soggetti destinatari del decreto sono i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio.
L’articolo 3 definisce che la pensione di inabilità spetti ai soggetti in possesso del requisito contributivo (che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa), nonché del riconoscimento da parte dell’INAIL (o di altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente), delle patologie di origine professionale su indicate, anche nel caso in cui l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nell’articolo 4 si prevede che le domande di accesso alla pensione di inabilità, debbano essere presentate all’INPS entro il 31 marzo di ogni anno, e siano accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.
Articolo 5: all’esito del monitoraggio delle domande, l’INPS comunica al richiedente l’accesso al beneficio (accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria), ovvero l’accesso al beneficio con indicazione della prima decorrenza utile della pensione in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa, ovvero ancora il rigetto della domanda qualora l’interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.
L’articolo 6 definisce che la pensione di inabilità sia incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma; non sia cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante ai sensi del DPR 1124 del 1965; non sia cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
INPS, INAIL e amministrazioni competenti provvedono alla predisposizione di istruzioni operative di definizione degli aspetti tecnici procedurali per l’accesso alla pensione di inabilità.
A cura di: P.I. Marco ANTONIELLI