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NUOVO TESTO UNICO SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
normativa
, terre e rocce da scavo
Il 14 luglio 2016 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo schema DPR (cfr. allegato) che reca la disciplina semplificata sulla gestione delle terre e rocce da scavo, in attuazione dell'articolo 8 del decreto Sblocca Italia (Dl n. 133/2014) entrato in vigore a settembre dello scorso anno.
Tale schema ha come obiettivo quello di definire un testo unico di riferimento, conforme alla direttiva comunitaria, in grado di raccogliere tutte le disposizioni normative in materia di terre e rocce da scavo.
Le novità principali riguardano:
- Semplificazione delle procedure per l’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale;
- Procedura semplificata per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di prorogare di un anno la durata del piano per i grandi cantieri;
- Esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di terre e rocce da scavo, questo permetterà di poterli classificare come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge;
- Eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità Competente per le terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti e generate nei grandi cantieri;
- Semplificazione degli obblighi previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- La possibilità per l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di condurre dei controlli a campione in qualsiasi tipologia di cantiere o “in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”;
- Innalzamento del valore della concentrazione di amianto contenuto all’interno delle terre e rocce da scavo da 100 a 1000 mg/kg, in particolare si riporta l’estratto dell’articolo 4 “alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Il parametro amianto è escluso dall’applicazione del test di cessione”;
- Definizione delle condizioni di utilizzo nei siti oggetto di bonifica, con particolare riferimento alle procedure per gli scavi e alla caratterizzazione dei terreni prodotti, con rafforzamento del sistema dei controlli;
- Disciplina del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.
Tale testo unico mira ad incrementare la tutela delle risorse naturali, in quanto consentirà un maggiore impiego delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, con conseguente risparmio legato all’approvvigionamento di materie prime, all’utilizzo di materiale da cava e alla diminuzione dello smaltimento in discarica.
La semplificazione delle procedure e la fissazione dei termini per concluderle, permetterà di ridurre le tempistiche legate alla realizzazione e la gestione dei cantieri rafforzando la competitività delle imprese.
Anche il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha espresso un parere positivo riguardo al nuovo testo unico, dichiarando: "Rafforziamo la tutela dell'ambiente e diamo allo stesso tempo risposta a decine di migliaia di operatori, alle grandi come alle più piccole imprese, dopo 20 anni di incertezze normative: lo facciamo rendendo più semplici e chiare le procedure che regolano la gestione delle terre e rocce considerate rifiuto o sottoprodotto, con il contemporaneo rafforzamento dei controlli".
A cura di: Dott.ssa Elena MARTIS
ALLEGATI
Allegato: DPR 14.07.2016