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NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO; UNA REALE SEMPLIFICAZIONE?
normativa
, terre e rocce da scavo
Dal 22 agosto 2017 è in vigore il DPR n. 120/2017 (cfr. allegato 1) contenente il nuovo Regolamento che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo.
Norme abrogate
A partire dal 22 agosto 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:
- D.M. n. 161/2012 sulla gestione delle TRS prodotte dai grandi cantieri;
- l’art. 184-bis, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (che precisa il campo di applicazione della disciplina sulle TRS);
- gli articoli 41, comma 2 e 41-bis D.L. 69/2013 (c.d. “decreto del Fare”, conv. in legge n. 98/2013) sui materiali di riporto e sulla gestione dei piccoli cantieri.
Campo di applicazione
Il decreto – spiegano dal ministero dell’Ambiente – ha come oggetto la gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti per tutti i cantieri, la disciplina del deposito temporaneo di quelle considerate come rifiuto, la gestione nei siti oggetto di bonifica.
Il testo ha il vantaggio di risultare un testo unico, coordinato e coerente nel quale il Governo è intervenuto anzitutto sulle definizioni, semplificandole.
Semplificazioni
Tra i più importanti elementi di «semplificazione» enumerati dal ministero spiccano «l’eliminazione delle autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di controllo ‘ex post’, con l’autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli», prevedendo «una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti nazionali ed europei per essere qualificate come sottoprodotti», e una disciplina specifica le aree oggetto di bonifica, dove «sono individuate procedure uniche per gli scavi come per la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare».
Procedure
Da un punto di vista procedurale si evidenzia che:
- per i grandi cantieri (>6.000 mc) sottoposti a VIA/AIA deve essere presentato il Piano di Utilizzo (PUT) all’Autorità Competente (AC) sull’opera ed all’ARPA, per via telematica, almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori, in ogni caso prima della conclusione dell’eventuale procedimento di VIA o AIA;
- per i cantieri di piccole dimensioni (fino a 6.000 mc) e per i grandi (>6.000 mc) non soggetti a VIA/AIA si prevede l’invio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma almeno 15 gg prima dell’avvio dei lavori, a Comune ed ARPA. Tale dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione del PUT (previsto dall’art. 9 per le grandi opere soggette a VIA/AIA).
Il trasporto delle Terre e Rocce da Scavo (TRS) fuori dal sito di produzione va sempre accompagnato dal documento di trasporto (allegato 7) redatto in tre copie (una per il proponente/produttore, una per il trasportatore, una per il destinatario) e conservata da ciascuno soggetto per tre anni. Le copie del documento di trasporto diventano 4 nel caso in cui proponente ed esecutore del PUT siano soggetti diversi: in questo caso, la quarta copia deve essere conservata dall’esecutore.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU – allegato 8), redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sempre trasmessa, anche solo per via telematica, dall’esecutore o dal produttore all’Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall’esecutore o dal produttore.
Esclusioni
Non ricadono nel campo di applicazione del nuovo Regolamento:
- le ipotesi disciplinate dall’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 (materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, etc.);
- i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti (disciplinati ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006).
A cura di: dott. Pierantonio SERAFINO
ALLEGATI
Allegato: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120