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NUOVO MANUALE UTENTE PER LA GESTIONE DEL CATASTO IMPIANTI TERMICI DELLA REGIONE PIEMONTE
A partire dal 15 ottobre 2014, in occasione dell’installazione o degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR 74/2013 gli impianti devono essere dotati dei nuovi libretti che vanno aggiornati o integrati ogni qual volta sia necessario sul CIT (Catasto degli Impianti Termici).
Si considera la definizione di impianto termico dell’articolo 2, l-tricies del D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito in legge n.90/2103: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
L’installatore a far data dal 15 ottobre 2014 in caso di installazione di un impianto nuovo deve ricordare al responsabile dell’impianto che è obbligatorio fornire i seguenti dati:
- Dati del nuovo catasto edilizio urbano;
- POD dell’energia elettrica;
- PDR del gas naturale;
- Volume riscaldato (espresso in m3);
- Dati di tutti gli apparecchi per la climatizzazione invernale, estiva o produzione di acqua calda sanitaria.
Il manutentore, in caso di intervento successivo al 15 ottobre 2014 per il controllo o la manutenzione di un impianto esistente deve verificare se il responsabile di impianto intende delegargli la registrazione del libretto di impianto sul CIT e in questo caso ricordargli che deve fornire i dati sopra citati.
Il manutentore/installatore recupera i dati obbligatori in occasione della visita, e rilascia al cittadino responsabile una dichiarazione di avvenuta esecuzione dell’intervento di installazione o di controllo con l’impegno a caricare sul CIT il rapporto di controllo di efficienza energetica ed eventualmente il libretto (nel caso di delega o di nuovo impianto) nei termini di cui alla DGR n.13-381 del 6 ottobre 2014.
Al fine di migliorare il servizio reso, il CIT Piemonte ha pubblicato un nuovo manuale utente a luglio 2016 (cfr. allegato I) rivolto a tutti i soggetti che a vario titolo possono accedere al catasto ovvero:
- Installatori
- Manutentori
- Terzi responsabili
- Regione Piemonte
- Autorità competenti della PA
- Ispettori
- Responsabili di impianto (proprietari, occupanti, amministratori)
- Amministratori di condominio
- CAT (Centri di Assistenza Tecnica per l’Artigianato)
- Conduttore dell’impianto termico
- Distributori di combustibile (a seguito di successivo provvedimento regionale).
Il cittadino responsabile può verificare il rispetto dei tempi accedendo direttamente sul CIT e laddove riscontri la non ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR n.13-381 del 6 ottobre 2014 può farne denuncia scritta all’Autorità competente.
I controlli possono essere di due tipi:
a. interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013
b. controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013
Le periodicità delle manutenzioni di cui al punto a. dipendono:
1. dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
2. se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
3. se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto.
Gli interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013 non si riportano nel libretto della Regione Piemonte e, al momento neanche nel CIT.
Le periodicità dei controlli di efficienza energetica di cui al punto b. sono riportate nell’allegato A6 al DPR 74/2013, di cui si riporta lo stralcio in allegato (cfr. allegato II).
A cura di: P.I. Pierpaolo RAVERA
ALLEGATI
Allegato I: CIT-Manuale utente Versione 7
Allegato II: Periodicità dei controlli