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 Gio 25 Ago 2016

NUOVO DDL PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 DEPOSITATO IN SENATO

  normativa , sicurezza

NUOVO DDL PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 DEPOSITATO IN SENATO

Nel mese di luglio il Presidente della Commissione Lavoro del Senato ha depositato un importante DDL (cfr. allegato) per la semplificazione e riordino del D.Lgs. 81/08.

La proposta presentata è composta da 22 articoli e 5 allegati e si prefigge di semplificare la norma demandando ad altre figure professionali (medici del lavoro e tecnici) il compito e l’onere di verificare e certificare la regolarità delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni unicamente gli iscritti all’elenco nazionale dei professionisti competenti in materia di sicurezza del lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il testo definisce anche modalità e requisiti per tale iscrizione. In particolare a tale elenco possono essere iscritti i Laureati Magistrali in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (LM/SNT4) e in Ingegneria della Sicurezza (LM26) (art. 7 comma 6) e a richiesta altre professionalità.

Il documento al momento sostituirebbe solamente il titolo I del D.Lgs. 81/08. Per i successivi titoli si demanda ad un nuovo D.Lgs.

La funzione di pubblica vigilanza, svolta dagli enti di controllo, seguendo le indicazioni presenti nel testo depositato, verrebbe attivata in caso di certificazioni fraudolente, rese con colpa grave professionale o sottoscrivendo false dichiarazioni.

Peraltro, gli organismi di vigilanza e la magistratura interverrebbero con disposizioni ai datori di lavoro, comunque impugnabili, e solamente in caso di mancato rispetto della disposizione è prevista la sanzione penale (arresto e ammenda).

Nel testo proposto presenta anche delle modifiche al quadro legislativo con implicazioni che riguardano anche i principi costituzionali e il Codice Penale.

La responsabilità del datore di lavoro verrebbe configurata come “colpa di organizzazione” che non sussiste se si dimostra di aver posto in essere tutte le misure organizzative idonee rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.

La responsabilità penale del datore di lavoro viene meno nel caso in cui l’evento infortunistico è dovuto a causa di grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore nonché il datore di lavoro non è considerato responsabile se l’evento è dovuto a “circostanze a lui estranee, eccezionali, e imprevedibili o a eventi eccezionali, le cui conseguenze sarebbero state comunque inevitabili nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente” ed abbia ottemperato ai propri obblighi normativi.

Più in generale il testo affronta tutte le figure della sicurezza: medico del lavoro, Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (ora nominato Addetto alla prevenzione), Rappresentante dei lavoratori, Preposto e Dirigente indicando per ognuna alcune proposte di modifica.

Il testo stabilisce anche la possibilità di incentivi economici o sgravi sui premi assicurativi (es. Bandi INAIL), nel caso di l’adozione di misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi,

In attesa di seguire l’iter legislativo alleghiamo il testo depositato.





A cura di: Dott. Marco CARENA


ALLEGATI
  Allegato: DDL per la semplificazione e il riordino del D.Lgs. 81/08

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