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 Gio 3 Set 2015

NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

  normativa , prevenzione incendi

NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015 n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (cfr. allegato).
Il decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione in GU, ovvero novanta giorni dal 20 agosto 2015, e ha l’obiettivo di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo riguardante la prevenzione incendi. È costituito da cinque articoli e un allegato e contiene le nuove norme tecniche di riferimento, i campi e le attività di applicazione.

Campi di applicazione

Le nuove norme potranno essere applicate alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività, esistenti o di nuova realizzazione, riportate nell'allegato I del DPR 151/11 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) e nel dettaglio potranno essere applicate per le attività che, in tale allegato, sono indicate con i numeri: 9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 70, 75 (limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili) e 76 (art.2 comma 1).
In caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare (art.2 comma 2). In caso contrario le norme tecniche si applicano all'intera attività.
Le norme tecniche possono inoltre essere prese come riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di quelle attività che, pur essendo indicate dall'articolo 2 comma 1 del nuovo decreto, non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del DPR 151/11.
Per ognuna delle attività citate le nuove norme tecniche potranno essere applicate in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai relativi decreti del Ministro dell’interno (DM 30/11/83, DM 31/03/03, DM 03/11/04, DM 15/03/05, DM 15/09/05, DM 16/02/07, DM 09/03/07, DM 20/12/12) o ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del D. Lgs. 139/06.

Le norme tecniche

L’allegato I del decreto indica nel dettaglio le nuove norme tecniche di prevenzione incendi. Le disposizioni sono raggruppate in quattro sezioni:

Sezione G - Generalità. Contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività:
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici;
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio;
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività.

Sezione S - Strategia antincendio. Contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio finalizzata a ridurne il rischio:
S.1 Reazione al fuoco;
S.2 Resistenza al fuoco;
S.3 Compartimentazione;
S.4 Esodo;
S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
S.6 Controllo dell’incendio;
S.7 Rivelazione ed allarme;
S.8 Controllo di fumi e calore;
S.9 Operatività antincendio;
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Sezione V - Regole tecniche verticali. Contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ambiti di esse, le cui misure tecniche sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione S. La sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite a ulteriori attività:
V.1 Aree a rischio specifico;
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
V.3 Vani degli ascensori.

Sezione M – Metodi. Contiene la descrizione delle metodologie progettuali:
M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Prodotti antincendio e disposizioni finali

L’articolo 3 del decreto si sofferma infine sull'impiego dei prodotti antincendio e sulla propria identificazione, qualificazione e conformità.
Per quanto riguarda le disposizioni finali, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice di prevenzione incendi, restano valide le disposizioni di cui al DM 07/08/12 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui al DPR 151/11. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto e quelle sulle determinazioni per gli importi per i servizi dei Vigili del Fuoco.
In ultimo, per le attività di cui all'articolo 2 del nuovo decreto, già in possesso del certificato di prevenzione incendi o, in ogni caso, in regola con gli obblighi previsti dal DPR 151/11, il presente decreto non comporta adempimenti.


A cura di: Ing. Riccardo BESSONE






ALLEGATI
  Allegato: D.M. 3 agosto 2015

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