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NUOVO ACCORDO PER LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP
Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Accordo Stato Regioni n. 128/CSR del 07/07/2016 (cfr. allegato), che riorganizza la formazione dei soggetti che ricoprono il ruolo di RSPP o ASPP in azienda.
L’argomento è disciplinato dall’articolo 32 del D.lgs. 81/2008, che rimanda agli accordi Stato Regioni per gli aspetti applicativi. In particolare, fino ad oggi, il riferimento è stato l’Accordo del 26 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14/02/2006, ora abrogato (insieme all’accordo del 8 ottobre 2006 – cfr. punto 15 “disposizione finali” del nuovo accordo).
Significativa è, inoltre, l’introduzione di modifiche/integrazioni/correzione al precedente accordo sulla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 (accordo del 21/12/2011), nonché riferimenti e coinvolgimenti delle altre figure della sicurezza.
Il nuovo accordo è così strutturato:
Allegato A: accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione protezione.
È costituito dai seguenti punti:
Punto 1: individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.
Punto 2: individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento.
Punto 3: requisiti dei docenti
Punto 4: organizzazione dei corsi
Punto 5: metodologia di insegnamento e apprendimento
Punto 6: articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo.
Punto 7: valutazione degli apprendimenti
Punto 8: riconoscimento della formazione pregressa (ex accordo del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B.
Punto 9: aggiornamento
Punto 10: decorrenza aggiornamento
Punto 11: attestazioni
Punto 12: disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materie di salute e sicurezza sul lavoro.
Punto 13: entrata in vigore
Punto 14: disposizioni transitorie
Punto 15: disposizioni finali
Sono altresì presenti 5 allegati:
Allegato I: elenco completo delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.
Allegato II: requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning (requisiti e specifiche di carattere organizzativo – requisiti e specifiche di carattere tecnico – profili di competenza per la gestione didattica e tecnica – documentazione).
Allegato III: attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del D.I. n. 69/2013 (esonero da percorsi formativi di contenuto analogo a percorsi formativi già condotti). Vengono gestite tutte le situazioni di sovrapposizione di corsi con contenuti analoghi, definendo le varie casistiche di riconoscimento di crediti parziali o totali. Si raccomanda un’attenta lettura di questo allegato, considerando la grande quantità di casi contemplati.
Allegato IV: indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi (profili di competenza di RSPP/ASPP – bisogni formativi di RSPP/ASPP - progetto formativo – verifiche in itinere e finali).
Allegato V: tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta a soggetti con ruoli in materia di prevenzione (corsi di formazione base – corsi di aggiornamento). Per ogni singolo corso, riferimenti specifici a: norme di riferimento – categorie di rischio – soggetti formatori – requisiti dei docenti – valutazione apprendimenti – modalità di valutazione – n. massimo di partecipanti – indicazioni su metodologia didattica – indicazioni su erogabilità in e-learning.
Si riporta di seguito un riepilogo delle principali novità introdotte dal nuovo accordo, ed il relativo punto di interesse.
FORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE RICOPRONO IL RUOLO DI RSPP/ASPP
1 - Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.
L’accordo individua ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero da moduli A e B, presentando l’elenco completo in allegato I.
2 – Individuazione dei soggetto formatori
Non sono introdotte modifiche sostanziali, ma indicati importanti chiarimenti.
3 – Requisiti dei docenti.
Richiesto il possesso dei requisiti definiti dal cosiddetto Decreto Formatori del 2013 (D.I. 06/03/2013). L’allegato V indica i requisiti per tutti i corsi sulla sicurezza, ad eccezione di quelli inerenti la prevenzione incendi per i quali non è previsto, al momento, alcun requisito del docente.
4 – Organizzazione dei corsi.
Viene portato a 35 unità il numero massimo di partecipanti ad ogni singolo corso, compresi gli aggiornamenti.
Ribadito l’obbligo di presenza ad almeno il 90% del monte ore.
Di competenza del “soggetto formatore” gli obblighi di natura organizzativa.
5 – Metodologia di insegnamento e apprendimento.
Viene superato quanto previsto dai vecchi accordi, in quanto le nuove indicazioni metodologiche riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo e degli aggiornamenti. L’allegato IV prende in esame tali aspetti. L’allegato II regolamenta la formazione erogata in modalità e-learning, portando importanti novità rispetto a quanto definito dagli accordi del 2011 (sostituisce integralmente il relativo allegato I), vale a dire:
- l’erogatore del corso e-learning deve essere soggetto abilitato all’erogazione dei corsi RSPP/ASPP.
- non è più prevista la verifica in presenza.
- la formazione e-learning viene prevista anche per la formazione specifica dei lavoratori (ex art. 37), in attività a rischio basso.
6 - Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo.
Introdotte importanti novità sull’argomento:
- i moduli A e B sono rivolti agli RSPP e ASPP (modulo A propedeutico per l’accesso agli altri moduli); il modulo C è il corso di specializzazione per la sola funzione di RSPP.
- riformulata l’articolazione dei contenuti minimi del modulo A (la cui durata rimane di 28 ore, alle quali si devono aggiungere quelle necessarie per le verifiche di apprendimento finale); sono previste 5 unità didattiche: A1 di 8 ore – A2 di 4 ore – A3 di 8 ore – A4 di 4 ore – A5 di 4 ore.
- la fruizione del modulo A è consentita anche in modalità e-learning.
- il modulo B è strutturato prevedendo un unico modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore (vengono di fatto aboliti i moduli declinati B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9), alle quali si devono aggiungere le ore necessarie per le verifiche di apprendimento finale.
- il suddetto modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza ai moduli di specializzazione: modulo B-SP1 agricoltura/silvicoltura/pesca (durata 12 ore + verifiche finali) – modulo B-SP2 estrazione di minerali da cave e miniere/costruzioni (durata 16 ore + verifiche finali) – modulo B-SP3 sanità e assistenza sociale residenziale (durata 12 ore + verifiche finali) – modulo B-SP4 chimico/petrolchimico (durata 16 ore + verifiche finali). Il modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli B di specializzazione.
- riformulata l’articolazione dei contenuti minimi del modulo C (la cui durata rimane di 24 ore, alle quali si devono aggiungere quelle necessarie per le verifiche di apprendimento finale, obbligatorie).
7 – Valutazione degli apprendimenti.
Definite chiaramente le modalità di verifica dell’apprendimento, per ogni modulo:
- modulo A: somministrazione di test, anche in itinere (minimo 30 domande a risposta multipla).
- modulo B: somministrazione di test, anche in itinere (minimo 30 domande a risposta multipla) – prova finale di tipo descrittivo – eventuale colloquio di approfondimento.
- modulo C: somministrazione di test, anche in itinere (minimo 30 domande a risposta multipla) – colloquio individuale.
8 – Riconoscimento della formazione pregressa.
Questo punto si riferisce a coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dal precedente accordo del 26 gennaio 2006, con riferimento particolare alla nuova articolazione del modulo B.
Viene specificato che tutti gli RSPP ed ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso, non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.
L’accordo contiene una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, ovvero delle ulteriori ore integrative previste, esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.
Il novo accordo prevede che, nei primi 5 anni di applicazione (vale a dire fino al 2021), la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione, possa essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento per RSPP e ASPP formati ai sensi del precedente accordo del 26 gennaio 2006.
9 – Aggiornamento.
L’argomento subisce sostanziali modifiche:
- previste 40 ore di aggiornamento nel quinquennio, per RSPP (preferibilmente diluite nell’arco del quinquennio).
- previste 20 ore di aggiornamento nel quinquennio, per ASPP (preferibilmente diluite nell’arco del quinquennio).
- l’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning.
- l’aggiornamento può essere ottemperato tramite partecipazione a convegni o seminari (contenuti coerenti con le tematiche previste dall’accordo), per un monte ore non superiore al 50% di quello previsto. In tali casi, devono essere previsti i registri di presenza dei partecipanti (a cura del soggetto che realizza l’iniziativa).
- esclusa la validità dei seguenti corsi, ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP: dirigenti, preposti, prevenzione incendi, primo soccorso, cosi di specializzazione moduli B (salvo quanto specificato al punto 8)
- inclusa la validità dei seguenti corsi, ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP: corsi di aggiornamento per formatore sulla sicurezza – corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione. In tal caso, il riconoscimento vale anche in senso opposto.
10 – Decorrenza aggiornamento.
- decorrenza quinquennale a partire dalla conclusione del modulo B.
Per i soggetti esonerati (in relazione al titolo di studio), l’obbligo di aggiornamento decorre come segue:
- dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2008, ossia dal 15/05/2008.
- dalla data di conseguimento della laurea, se successivamente al 15/05/2008.
Il mancato aggiornamento nei tempi previsti, fa decadere dalla funzione ricoperta. Il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di tornare a ricoprire la funzione. Tale indicazione è valida anche per: coordinatori – addetti al primo soccorso – addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’accordo del 22/02/2012.
In generale, viene inserito il principio per il quale si prevede che, qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all’esercizio della funzione ricoperta, tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (si evince, nel contempo, la non necessità di ripetere il corso iniziale).
11 – Attestazioni.
Questo punto riporta indicazioni relative a come devono essere predisposti i registri (“fascicoli del corso”) e gli attestati.
12 – disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materie di salute e sicurezza sul lavoro.
REQUISITI DEI DOCENTI
- estensione dei requisiti del D.I. 6 marzo 2013, oltre che per la formazione RSPP/ASPP anche a tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esclusione del corso di prevenzione incendi).
- il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo del 21/12/2011 (lavoratori/dirigenti/preposti), anche se non in possesso dei requisiti definiti dal D.I. 6 marzo 2013.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DI RSPP
Viene inserita la previsione di carattere generale secondo la quale un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita in macrosettori Ateco a rischio medio/alto (accordo del 21/12/2011) può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro/RSPP relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività riconducibili ad un livello di rischio basso. Tale previsione vale anche in senso opposto (attività con codice Ateco a rischio basso, ma lavoratori esercitanti attività a rischio medio/alto, definiscono la necessità del corso per DL/RSPP per rischio medio/alto).
FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Modificato il paragrafo 8 (crediti formativi) dell’accordo del 21/12/2011: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro viene effettuata a carico del somministratore, che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.
E-LEARNING PER LA FORMAZIONE SPECIFICA EX ACCORDO ART. 37
- Nelle aziende inserite nel rischio basso (allegato II, accordo 21/12/2011), è consentito il ricorso alla modalità e-learning per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori. La condizione è che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata per l’erogazione del corso.
- a prescindere dal settore di appartenenza, la precedente indicazione è valida anche per i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.
- per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA SI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’aggiornamento per lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro RSPP, RLS può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, nella misura non superiore al 50% del monte ore previsto.
SOPPRESSIONE DELLA COLLABORAZIONE CON GLI ENTI BILATERALI
Modificato l’accordo n. 221/CSR del 21/12/2011 circa le modalità di collaborazione con gli enti bilaterali/organismi paritetici. Il nuovo accordo riprende la formulazione di legge ed elimina qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali”. Conseguentemente, la collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda.
Restano invariate le modalità operative.
A cura di: P.I. Marco ANTONIELLI
ALLEGATI
Allegato: Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016