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 Mar 17 Mar 2020

NUOVI OBBLIGHI CONNESSI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

  controlli , impianti , inail , normativa , verifiche periodiche

NUOVI OBBLIGHI CONNESSI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Il 29/02/2020 è entrata in vigore la Legge n. 8 del 28/02/20, di conversione del decreto legge n.162 del 30/12/2019 (c.d. “milleproroghe”), in vigore dal 01/01/2020.

Queste le novità:

- Sono introdotte le tariffe che obbligatoriamente gli Organismi Notificati, incaricati dai Datori di Lavoro, devono applicare per le attività di verifica periodica degli impianti elettrici di cui al DPR 462/01. Tali tariffe sono quelle identificate dal tariffario ISPESL del 07/07/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2005. Le tariffe dovranno essere applicate per tutte le verifiche effettuate a partire dal 01/01/2020.

- La disposizione ha aggiornato automaticamente anche tutti i contratti in essere, senza pertanto la necessità di nuova stipula, ai sensi dell’Art. 1339 del Codice Civile.

- La tariffa relativa alle verifiche degli impianti di messa a terra, è identificata in funzione della potenza in kW dell’impianto elettrico. Pertanto può essere utile inviare all’organismo incaricato, copia dell’ultima “bolletta” emessa dal distributore di energia (o di più bollette in caso di più contatori), in modo da consentire allo stesso di verificare la correttezza delle informazioni già in suo possesso.

- INAIL ha istituito la banca dati informatizzata delle verifiche e l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare all’INAIL stessa il nominativo dell’Organismo incaricato per le verifiche (con l’obbiettivo di adempimento alle verifiche di cui al DPR 462/01 da parte dei Datori di Lavoro, al fine di aumentare il livello di sicurezza degli impianti e dei lavoratori che vi accedono).

- La comunicazione ad INAIL, in attesa dell’implementazione della procedura elettronica su CIVA, è da inviare a mezzo PEC (per cc all’Organismo incaricato), utilizzando il modulo di comunicazione appositamente predisposto dall’Ente, seguendo le istruzioni fornite con apposita circolare esplicativa.

- Gli Organismi incaricati delle verifiche hanno l’obbligo di corrispondere all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa definita, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della suddetta banca dati informatizzata.



Allegati:

- INAIL: circolare comunicazione organismo

- Estratto tariffario

- Modello di comunicazione

- Indirizzi e recapiti sedi INAIL





A cura di: PI Marco ANTONIELLI


ALLEGATI
  Allegato 1: INAIL: circolare comunicazione organismo
  Allegato 2: Estratto tariffario
  Allegato 3: Modello di comunicazione
  Allegato 4: Indirizzi e recapiti sedi INAIL

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