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NUOVE LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE RELATIVAMENTE ALLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)
agenti cancerogeni
, linee guida
, salute
E' disponibile, a partire dal 5 dicembre c.a., il testo dell’aggiornamento delle linee guida sui rischi di esposizione alle fibre artificiali vetrose. Le novità delle linee guida riguardano soprattutto le Note Q e R, l’esposizione lavorativa e l’attribuzione del codice CER ai rifiuti.
Le fibre artificiali vetrose sono materiali che appartengono in realtà ad un’ampia famiglia di fibre artificiali inorganiche, con caratteristiche tra loro molto diverse e che differiscono non solo in funzione dell’utilizzo finale ma anche delle modalità di produzione. Ad esempio possiamo avere fibre a filamento continuo, lane (di vetro, lana di scoria e lana di roccia), fibre ceramiche e fibre speciali (microfibre di vetro).
Il testo dell’aggiornamento, derivante dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano approvata nella seduta del 10 novembre 2016, è intitolato “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute – Aggiornamento 2016”.
Tra i vari aspetti rilevanti è da sottolineare che le Linee Guida hanno confermano il ruolo della Nota Q e della Nota R del Regolamento CLP.
È infatti sufficiente la conformità ad una sola delle due Note affinché le fibre siano classificate non pericolose.
A seguire la definizione delle due Note, come contenute nell’Intesa:
Nota Q: La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:
− una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
− una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intra tracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
− un’adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure
− una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.
Nota R: La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6μm.
Le Linee Guida indicano che “l'esposizione alle FAV negli ambienti di lavoro avviene in relazione alle fasi di fabbricazione, lavorazione, installazione, rimozione, bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti FAV”.
In particolare le situazioni nelle quali si può “venire a contatto con le FAV in ambiente di lavoro possono essere le seguenti:
a) durante la fase di produzione sia della fibra che del prodotto;
b) durante l'immagazzinamento, sia in stabilimento che presso rivenditori e in cantiere;
c) durante il trasporto del prodotto;
d) durante le fasi di lavorazioni successive alla produzione;
e) durante le fasi di rifinitura del prodotto;
f) durante la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti in posa”.
E comunque i settori maggiormente interessati all'esposizione a FAV “sono l'edilizia(isolamento termoacustico), l'industria (isolamento impianti di processo, settore del caldo e del freddo), i trasporti (isolamento termoacustico). Il contatto può avvenire per inalazione di polvere dispersa in atmosfera o per contatto della pelle con il prodotto”.
Si segnala anche che in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 Titolo IX "Sostanze Pericolose" “l'esposizione a lane minerali artificiali ricade nell'ambito del campo di applicazione del capo I ‘Protezione da agenti chimici’, mentre la esposizione a fibre ceramiche refrattarie, in quanto classificate cancerogene di categoria 1 B, ricade nel campo di applicazione del capo II ‘Protezione da agenti cancerogeni e mutageni’”.
Riguardo, invece, alla valutazione dei rischi si segnala che nel caso di “esposizione a lane minerali artificiali classificate come cancerogeno di categoria 2, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo D.Lgs. 81/08 e in esito alla stessa dovrà adottare le previste misure generali dell'articolo 224 per la prevenzione dei rischi; mentre nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie il datore di lavoro e tenuto ad effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 236 e in esito alla stessa a prendere in considerazione in primo luogo la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo la possibilità dell'utilizzo in un sistema chiuso e solo in ultima analisi la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione (Art. 235)”.
Concludiamo ricordando che un’altra novità delle Linee Guida riguarda le modalità per l’attribuzione del codice CER ai rifiuti costituiti da fibre artificiali vetrose.
In particolare l’identificazione del corretto codice dovrà seguire i medesimi criteri contenuti nel Regolamento CLP: se la fibra è conforme alla Nota Q o R, il rifiuto avrà codice CER 17.06.04 (rifiuto non pericoloso), altrimenti avrà codice CER 17.06.03* (rifiuto pericoloso).
A cura di: Ing. Edoardo PEIRETTI