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NUOVA VESTE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VIA
Facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017, lo scorso lunedì 21 luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.
La disciplina, che vede modificati in modo sostanziale diversi passaggi della Parte II del D.lgs. 152/2006, ne risulta profondamente rinnovata.
Si parte, ad esempio, con uno snellimento dei tempi, che diventano ridotti ma al tempo stesso perentori, che se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità per gli enti convolti; si introduce poi il concetto di “procedimento unico” (regionale o statale) nell’ambito del quale racchiudere sia la VIA a sia gli altri atti autorizzativi necessari per il progetto, AIA compresa.
Come previsto dalla direttiva europea, per la fase del cd. ‘screening’ si procederà alla presentazione di uno studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA vera e propria, si esporranno gli elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o, comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.
È prevista la possibilità del proponente il progetto di avviare presso l’Autorità competente una fase di confronto volta alla univoca definizione del livello di dettaglio degli elaborati necessari.
Sarà inoltre possibile richiedere all’Autorità competente una valutazione preliminare del progetto (il cd. ‘pre-screening’) per concordare la corretta procedura da avviare, con particolare riferimento ad interventi di modifica di progetti già realizzati soggetti ad adeguamenti tecnici volti, ad esempio, al miglioramento delle prestazioni ambientali o a potenziamenti impiantistici.
Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l’applicazione alle procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma.
Detto ciò, da più parti si evidenziano però alcune criticità sulla nuova veste della VIA. Si segnala innanzitutto un possibile svuotamento della VIA come finora intesa, cioè di un provvedimento amministrativo omnicomprensivo di tutti i titoli (ambientali, paesaggistici, edilizi, nulla osta, licenze, etc.); nella nuova versione, infatti, stando anche alle rivedute definizioni di valutazione di impatto ambientale del modificato art. 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006 (“processo che comprende […] l’integrazione del provvedimento di Via nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto”) e di provvedimento di Via (art. 5, comma 1, lettera o), la portata della disciplina sembra ridursi ai soli aspetti ambientali significativi del progetto. Inoltre, aspetto fortemente evidenziato dalle associazioni ambientaliste e da altri stakeholder della società civile, la scelta di effettuare la valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità, invece che su quello definitivo, con un potenziale blando monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA nelle fasi successive di progettazione e realizzazione, comporterebbe in queste la possibilità di variazioni, anche sostanziali, del progetto, dei relativi impatti ambientali e delle misure di compensazione e mitigazione necessarie, con il pericolo di lievitazione dei costi delle opere, di danni all’ambiente e alla collettività.
A cura di: Dott. Marco ABRATE