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NUOVA NORMA SUL NUCLEARE: IL DECRETO LEGISLATIVO 137/2017
Il 19 settembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 settembre 2017 n.137 (cfr. allegato), recepimento della direttiva 2014/87/Euratom. Quest’ultimo modifica la precedente 2009/71/Euratom, quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.
La nuova norma modifica i decreti n. 230 del 17 marzo 1995 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e n. 45 del 4 marzo 2014 (attuazione della direttiva 2011/70/Euratom riguardo la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi). Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del 137/2017, dovrà essere emanato un apposito regolamento che adegui il DPR n. 1450/1970 (la specifica disciplina per il riconoscimento dell’idoneità all’esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, nonché con la previsione di verifiche periodiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti e delle predette strutture) alle nuove disposizioni.
Il decreto legislativo 137/2017 stabilisce i requisiti per la gestione del materiale nucleare durante le fasi di impiego, stoccaggio e trasporto, nonché le misure precauzionali in materia di sabotaggio di materiali o installazioni nucleari.
In particolare la norma si concentra sui seguenti punti:
- Eventi di rimozione illecita
- Rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva e dell’attestato
- Pianificazione del piano di riposta e delle basi tecniche per l’emergenza
- Interventi di manutenzione, modifica dei sistemi di protezione fisica e cosa fare in caso di malfunzionamento
- Aggiornamento dei requisiti e della revisione periodica dei piani di protezione fisica
- Protezione delle informazioni e delle funzioni ispettive.
Vengono inoltre date informazioni sulla vigilanza, disciplinata dall’Ispettorato Nazionale sulla Sicurezza Nucleare (ISIN) con indipendenza di giudizio e valutazione e con riferimento, a seconda dell’ambito di intervento, al Ministero dello Sviluppo Economico e Ambiente e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare come specificato nell’articolo 2 - modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45:
- le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall’ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate
- ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L’ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali
Inoltre le disposizioni transitorie riguardano i titolari di licenza o di autorizzazione ai sensi degli articoli 50, 51, 52 del Decreto legislativo n. 230/1995, i quali dovranno presentare al Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni istanza di autorizzazione alla disattivazione.
A cura di: Dott.ssa Elena Martis
ALLEGATI
Allegato: Decreto Legislativo n.137 del 15 settembre 2017