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NOVITA’ SU DICHIARAZIONE F-GAS 2019
In data 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (cfr. allegato), che dà attuazione al regolamento UE n. 517/2014 e abroga il precedente D.P.R. n. 43/2012.
Il nuovo D.P.R. introduce alcune novità estendendo il campo di applicazione anche alle attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
L’obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti.
Una delle più importanti novità introdotte riguarda la trasmissione della dichiarazione F-Gas.
Tale dichiarazione riportante le informazioni del 2018, il cui termine di comunicazione era fissato al 31 maggio 2019, NON dovrà più essere trasmessa.
Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.
Le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, ciascuno per la parte di sua competenza devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici;
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
A. dall’installazione delle apparecchiature;
B. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C. Dallo smantellamento delle apparecchiature.
Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/09/2019, il registro dell'impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale l’operatore delle apparecchiature potrà consultare le informazioni relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature e scaricare un attestato apparecchiature.
A cura di: Dott.ssa Elena Raso
ALLEGATI
Allegato: D.P.R. n. 146/2018