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NOVITA' ALL'ORIZZONTE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
normativa
, rischio incendio
, valutazione dei rischi
A 12 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 finalmente vedranno la luce le nuove disposizioni previste dall’art. 46 comma 3 dello stesso decreto. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e il Ministero del lavoro hanno elaborato quelli che saranno i decreti sostitutivi del D.M. 10 marzo 1998, decreto che, fino ad oggi, ha rappresentato il principale riferimento normativo per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.
Nel mese di maggio, infatti, il CCTS (Comitato centrale tecnico scientifico) ha presentato le stesure finali dei tre decreti che manderanno in pensione il D.M. 10/03/98, in attesa di essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale: si tratta dei c.d. “Decreto Controlli”, “Decreto GSA” e “Decreto Mini-codice”.
La ragione principale di questa rivoluzione normativa è quella di collegare il mondo della sicurezza e salute sul lavoro con quello della prevenzione incendi adeguando, in termini di approccio e di linguaggio, la normativa destinata alle attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (generalmente attività a basso rischio di incendio) a quella relativa alle attività soggette (ai sensi del D.P.R. 151/2011).
Decreto controlli
Il “Decreto controlli” si occupa dei “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”, ai sensi dell’art.46 co.3 lett.1 punto 3 del D.Lgs. 81/08 e introduce l’obbligatorietà della qualificazione dei tecnici manutentori (secondo le modalità stabilite all’Allegato II). Si ribadisce, inoltre, che l’adozione della normativa tecnica volontaria (norme ISO, UNI, IEC, EN, CEI) conferisce presunzione di conformità, ma rimane non obbligatoria, per quanto suggerita.
Decreto GSA
Il “Decreto GSA” stabilisce i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, ai sensi dell’art. 46 co.3 lett.1 punti 2 e 4 del D.Lgs. 81/08 e ridefinisce i criteri per predisporre il piano di emergenza e per la formazione degli addetti servizio antincendio, stabilendo la cadenza dell’aggiornamento quinquennale.
Decreto Mini-Codice
Il “Decreto Mini-Codice” definisce i “criteri generali di progettazione e realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro”, ai sensi dell’art.46 co.3 lett.1 punto 1 del D.Lgs. 81/08. Il Mini-Codice è destinato ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio e introduce un approccio di tipo prestazionale, in linea con quanto realizzato dal Codice di prevenzione incendi, ma in forma semplificata.
Il decreto chiarisce:
- la sua applicazione ai luoghi di lavoro (esclusi i cantieri edili), che deve risultare complementare alla valutazione del rischio esplosione, se necessaria;
- che la valutazione rischio incendio va effettuata con il nuovo decreto nel momento in cui occorrono modifiche come previsto dall’art.29 comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- e non da ultimo che l’entrata in vigore sarà un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Mini-Codice classifica a basso rischio di incendio i luoghi di lavoro ubicati nelle attività cosiddette “non soggette” e “non normate”, ossia non sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco e prive di regola tecnica verticale (RTO). In più, per essere considerato a basso rischio d’incendio, ai fini dell’applicazione del nuovo decreto, il luogo di lavoro deve rispondere a sette requisiti aggiuntivi, verificati contemporaneamente:
- adibiti ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività̀;
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e +24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità̀ significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Come già faceva il D.M. 10/03/98, il Mini-Codice non prende in considerazione le misure di reazione e resistenza al fuoco ma fornisce indicazioni essenziali per una corretta progettazione delle altre misure (previste anche dal Codice): compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell'incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Per i luoghi di lavoro non classificabili a basso rischio di incendio, invece, si applica la regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), sottolineando la stretta interconnessione che lega “sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008) e “prevenzione incendi” (Codice).
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE