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Area Riservata
NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITA’ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE
normativa
, prevenzione incendi
Con riferimento alle strutture ricettivo turistico-alberghiere caratterizzate da un numero di posti letto superiore a 25, identificabili come alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, alloggi turistici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie ecc… sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi in riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016 (cfr. allegato - pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016).
Il D.M.09/08/2016 va ad apportare delle modifiche al Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015. In particolare, all’allegato 1 del decreto stesso, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è stato aggiunto il capitolo «V.5 – Attività ricettive turistico – alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi specifiche per tali luoghi.
Le nuove regole tecniche di prevenzione introducono una classificazione delle strutture ricettivo turistico-alberghiere che vengono così classificate:
- Classificazione in relazione al n° di posti letto (P):
a.25<P≤50;
b.50<P≤100;
c.100<P≤500;
d.500<P≤1000;
e.P>1000.
- Classificazione in relazione alla quota massima dei piani (H):
a.H≤12;
b.12<H≤24;
c.24<H≤32;
d.32<H≤54;
e.H>54.
Vengono inoltre classificate le aree dell’attività:
TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l’edificio (spazio ad uso del personale);
TB: spazi comuni in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l’edificio;
TC: spazi di riposo in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
TM: depositi o archivi di superficie lorda superiore a 25m2 e carico di incendio specifico qf>600 MJ/mq;
TO: locali come sale conferenza, sale riunioni, sale ristorazione con affollamento superiore a 100 occupanti;
TK: locali con carico di incendio specifico qf>1200 MJ/m2;
TT: locali come stamperie, CED, sale server, cabine elettriche in cui siano presenti significative quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche o locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TZ: altri spazi.
Relativamente a quanto sopra citato, in relazione a quanto indicato dal Capitolo V.1 del D.M. 03 agosto 2015, vengono classificate a rischio specifico almeno le seguenti aree: Aree TK e Aree TZ (quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere).
Il D.M.09/08/2016 fornisce inoltre una serie di indicazioni relative a:
V.5.4.1.: Indicazioni circa i criteri da adottare per la reazione al fuoco:
I tendaggi e i mobili imbotti nelle aree TC devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (Tabella S.1-4 del D.M. 03 agosto 2015);
Ad esclusione delle aree TC, il limite di cui al punto 3del paragrafo S.1-4 (D.M. 03 agosto 2015) è elevato al 25% limitatamente per i rivestimenti in legno.
V.5.4.2.: Indicazioni della classe minima di resistenza al fuoco in relazione alla classificazione delle attività (Tabella V.5-1);
V.5.4.3.: Indicazioni della compartimentazione in relazione alla classificazione e alle aree delle attività (Tabella V.5-2);
V.5.4.6.: Indicazioni circa il livello di prestazione per il controllo dell’incendio in relazione alla classificazione e alle aree delle attività e al n° di posti letto (Tabella V.5-3), nonché l’indicazione dei parametri progettuali per la rete idranti secondo la UNI 10779 (Tabella V.5-4), nonché l’indicazione dei parametri progettuali per l’impianto sprinkler secondo la UNI 12845 (Tabella V.5-5);
V.5.4.7.: Indicazioni circa i livelli di prestazione per la rivelazione e l’allarme (Tabella V.5-6);
V.5.5.: Indicazioni circa la tipologia dei vani ascensore (anche in relazione a quanto previsto dal Capitolo V.3 del D.M. 03 agosto 2015)
V.5.6.: Indicazione dei livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25 (Tabella V.5-7).
Le nuove norme tecniche sono applicabili alternativamente alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi emanate con i decreti D.M. 9/4/1994, D.M. 6/10/2003 e D.M. 14/7/2015.
A cura di: P.I. Matteo CAPELLO
ALLEGATI
Allegato I: Decreto del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016