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MODIFICA AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: OBBLIGO DI APPLICAZIONE PER ATTIVITÀ NON NORMATE
normativa
, prevenzione incendi
, sicurezza
Il recente DM 12/03/19 apporta modifiche ad alcuni articoli del Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/15) allo scopo renderne obbligatoria l’applicazione per le attività non normate, mantenendo il “doppio approccio” solo per le attività dotate di una regola tecnica verticale; le disposizioni del decreto di modifica entrano in vigore 180 giorni dopo la data di pubblicazione, avvenuta il 23 aprile, quindi a partire dal 20 ottobre 2019.
Nello specifico è abrogato il comma 2 dell'art. 1 del DM 03/08/15 che conteneva il riferimento alla possibilità di applicazione (alle attività di cui all'art.2) delle norme tecniche di prevenzione incendi (contenute nell’Allegato 1 del decreto) in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste nei decreti del Ministro dell'interno (ivi dettagliati), ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi (di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139).
È inoltre sostituito completamente l'art.2, che da “Campo di applicazione” diventa "Campo di Applicazione e modalità applicative”, e, con l'art. 2 bis, sono introdotte le "Modalità applicative alternative".
All'Art.5 - “Disposizioni finali” - viene aggiunto il comma 1-bis che riporta un lungo elenco di normative che non devono essere applicate per quelle attività già oggetto delle norme tecniche previste all'art.1 comma 1 (che richiama l'elenco di cui all'Allegato 1).
Il nuovo art. 2-bis (non presente nel vecchio testo), in cui si citano le "Modalità applicative alternative" alle norme tecniche (di cui all'art. 1, comma 1), salva il "doppio approccio" solo per alcune attività, di cui è riportato l’elenco, per le quali è ancora possibile applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis in alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1.
La modifica è di grande portata poiché diventa obbligatoria l’applicazione della normativa prestazionale proposta dal Codice di Prevenzione Incedi a 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. La normativa prestazionale diventa, così, l'unica via percorribile per tutte le attività elencate nel DPR 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività che attualmente sono dette "soggette e non normate".
Tutte le attività non normate, quindi non provviste di una specifica regola tecnica e che finora potevano avvalersi sia dell'approccio prescrittivo che del Codice di Prevenzione Incendi, d'ora in avanti dovranno avere come unico riferimento normativo il DM 03/08/15.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-23&atto.codiceRedazionale=19A02595&elenco30giorni=true
A cura di: Ing. Riccardo BESSONE