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LA REGIONE PIEMONTE APPROVA NUOVO REGOLAMENTO RELATIVAMENTE AI LAVORI IN COPERTURA
cantieri
, edilizia
, normativa
Il 23 maggio 2016 la Giunta Regionale ha proceduto all’elaborazione di “un nuovo testo che, nel riproporre l’intero provvedimento con la formulazione esatta, abroga contestualmente il precedente regolamento regionale”, in quanto la Regione Piemonte ha riscontrato nel Regolamento regionale n. 5/R, riguardante “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura” attuativo dell'articolo 15 comma 7 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (“Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”) alcuni meri errori materiali di scrittura nel testo.
Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R (cfr. allegato) disciplina, per gli interventi in copertura le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
In particolar modo il regolamento, e più precisamente all’Art.2 definisce quali devono essere i requisiti tecnico/operativi delle misure di sicurezza da attuare a compensazione dei rischi e la relativa documentazione da allegare al progetto, le dichiarazioni di ultimazione lavori e/o di corretta installazione (sia di nuova installazione che di interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti).
Inoltre sono presenti indicazioni circa le misure preventive e protettive da attuarsi contestualmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale che riguardano la copertura o gli impianti tecnologici esistenti.
Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R fornisce indicazioni su qual è il campo di applicazione dello stesso, infatti il regolamento si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici (ossia rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) “che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall’intervento di:
- Interventi finalizzati alla nuova costruzione;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia mediante interventi strutturali;
- manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- gli interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’ apertura di lucernari o abbaini;
- installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Di particolare interesse è inoltre l’Art.6 del Regolamento che definisce quali devono essere i contenuti minimi dell’Elaborato tecnico della copertura.
L’ETC infatti deve essere redatto in fase di progettazione dal progettista in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza così come definito dall’articolo 89, lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/2008.
In particolare l’ETC deve contenere:
a. relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura, con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte A;
b. elaborati progettuali di dettaglio della copertura, contenenti almeno una planimetria in scala adeguata nella quale siano evidenziati gli elementi di cui alla lettera a) nel rispetto dei contenuti di cui all’Allegato 1, parte B, proposto a titolo esemplificativo e come tale riportante diverse soluzioni progettuali, e relativa relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura, preesistenti, opportunamente verificati, o progettati ex novo;
c. documentazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione collettiva prodotti e da installarsi secondo le norme di riferimento;
d. dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi o di dispositivi di ancoraggio, che deve contenere almeno le informazioni di cui all’Allegato 1, parte C;
e. raccolta dei manuali d’uso dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio installati, con eventuale documentazione fotografica;
f. registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettivi o dei dispositivi di ancoraggio con i contenuti minimi di cui all’Allegato 1, parte D”.
In conclusione il Regolamento, che si ricorda entrerà in vigore il 25 luglio 2016 definisce, nell’Art.7, specifiche misure di sicurezza contro la caduta dall’alto al fine di poter eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura, compresa l’attività di ispezione, anche in relazione ai seguenti aspetti:
- il percorso per l’accesso alla copertura;
- l’area di accesso alla copertura;
- il transito e lo stazionamento sulla copertura.
A cura di: P.I. Matteo CAPELLO
ALLEGATI
Allegato: Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R