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Area Riservata
LA PROCEDURA EX ART. 26 D.lgs. 81/2008 PER LE ATTIVITÀ DI CUI AL D.I. 22 LUGLIO 2014
normativa
, salute
, sicurezza
Il D.I. 22 luglio 2014 “Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” prospetta di fatto due tipi di gestione della documentazione di sicurezza per tali attività, sotto il profilo tecnico/amministrativo.
Infatti, le caratteristiche riferite alle strutture oggetto delle operazioni di montaggio-allestimento/smontaggio-disallestimento (sia per quanto riguarda gli spettacoli musicali/cinematografici/teatrali di cui al Capi I del D.I.; sia per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche di cui al Capo II del medesimo D.I.), influiscono sulla necessità o meno di applicare il Capo I del Titolo IV/D.lgs. 81/2008 (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili); mentre le disposizioni del capo II del medesimo Titolo IV (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) sono di fatto sempre applicabili, quantomeno parzialmente.
I casi di non applicabilità del Capo I del Titolo IV/D.lgs. 81/2008, riconducibili a:
1. per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Capo I del D.I.):
a. attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
b. attività di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
c. attività di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri
d. attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 metri.
2. per manifestazioni fieristiche (Capo II del D.I.):
a. strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 metri rispetto a un piano stabile
b. strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 metri quadri
c. tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 metri di altezza rispetto a un piano stabile
limitano la gestione delle procedure di sicurezza all’applicazione dell’articolo 26/D.lgs. 81.
In particolar modo, per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, il DUVRI (così richiamato al comma 3 dell’art. 26: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze……”) dovrà possedere i contenuti minimi definiti dall’allegato V del D.I., vale a dire:
a. Orari e date di svolgimento dell’attività di allestimento e disallestimento
b. Caratteristiche del quartiere fieristico
c. Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico
d. Piano di emergenza del quartiere fieristico
e. Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico
f. Indicazione sui rischi interferenziali presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare.
La predisposizione del DUVRI rappresenta un obbligo per il gestore o l’organizzatore della manifestazione fieristica.
A cura di: PI Marco ANTONIELLI