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 Ven 27 Set 2019

LA NORMA UNI EN 1090-2:2018 COSA CAMBIA RISPETTO ALLA EDIZIONE PRECEDENTE

  norme tecniche , sicurezza

LA NORMA UNI EN 1090-2:2018 COSA CAMBIA RISPETTO ALLA EDIZIONE PRECEDENTE

È stata pubblicata l’edizione 2018 della norma UNI EN 1090-2 (UNI EN 1090-2:2018).

Lo scopo nella presente è di esaminare brevemente le principali differenze rispetto alla edizione precedente (UNI EN 1090-2:2011), che sono di interesse per i progettisti ed i produttori di manufatti strutturali in acciaio.

La EN 1090-2 è adesso citata dalle NTC2018, infatti al capitolo 4.2 COSTRUZIONI IN ACCIAIO è detto: “I requisiti per l’esecuzione di strutture di acciaio, al fine di assicurare un adeguato livello di resistenza meccanica e stabilità, di efficienza e di durata, devono essere conformi alle UNI EN 1090-2:2011, “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio”, per quanto non in contrasto con le presenti norme”. Il concetto viene ribadito anche al capitolo 4.2.9. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE: “L’esecuzione delle strutture in acciaio deve essere conforme alla UNI EN 1090-2:2011, per quanto non in contrasto con le presenti norme.” Quindi, la UNI EN 1090-2 deve essere applicata in toto, anche per gli aspetti non legati alla marcatura CE: cantiere, tolleranze di montaggio, trattamenti protettivi, controlli su bullonature, ecc.

Purtroppo la norma cita esplicitamente l’edizione 2011 della UNI EN 1090-2, il che pone dubbi sulla liceità o meno dell’applicazione nel nostro Paese delle novità dell’edizione 2018 della norma, ovvero pone l’interrogativo sull’assurdità di citare le date degli standard tecnici sulle leggi, sapendo bene che questi vengono aggiornati ogni 6 – 7 anni ovviamente con l’unico scopo di poter lucrare sulle aziende che sono conseguentemente obbligate ad applicarli.

Se si volesse essere fiscali e precisi le norme tecniche di costruzione del 2018 non prevedono l’applicazione della 1090 nella nuova versione e pertanto sarebbe palesemente scorretto l’uso di questa norma ma per maggior chiarezza si evidenziano qui di seguito le principali novità:

1. È stato eliminato l’Annex B “Guida per la determinazione delle classi di esecuzione”, ed il suo contenuto è stato spostato nell’Eurocodice 3 (UNI EN 1993-1-1:2005 / A1:2014, Annex C) (cfr allegato - Tabella 1). La determinazione delle classi di esecuzione (EXC) infatti, è un compito del progettista, e come tale trova una collocazione più consona in una norma relativa alla progettazione piuttosto che in una relativa alla realizzazione. Da notare che la determinazione della classe EXC è stata semplificata, essendo state eliminate le categorie di produzione PC1 e PC2 (le strutture bullonate e saldate sono considerate della medesima affidabilità), mentre le categorie di servizio SC1 e SC2 sono state esplicitate come:

SC1: Carichi statici o quasi statici o struttura sismica DCL (bassa duttilità);

SC2: Struttura soggetta a fatica, o sismica classificata DCM o DCH (duttilità media o alta).

2. È stato introdotto un nuovo criterio per determinare i controlli non distruttivi (CND) da effettuare sulle saldature, tramite il nuovo Annex L (informative) “Guidance on the selection of weld inspection classes” (cfr. allegato - Table L.1). Alle saldature va associata un valore di Inspection Class (WIC) che va dalla WIC1 (controlli minori) alla WIC5 (controlli maggiori). Per assegnare la WIC si deve tener conto di 3 fattori:

a. il livello di fatica (alta o bassa) al quale è assoggettata la saldatura;

b. il livello delle conseguenze (sostanziali o non sostanziali) in seguito all’eventuale rottura della saldatura in oggetto;

c. l’intensità e la direzione degli sforzi ai quali è assoggettata la saldatura.

Da notare che il vecchio criterio per determinare l’entità dei CND legato alla classe di esecuzione (EXC) della parte di struttura interessata, non è stato abbandonato ma è usabile in alternativa (o insieme) al nuovo (Table 24 della UNI EN 1090-2). Ci sono però delle modifiche rispetto alla edizione precedente della norma:

a. E’ stata eliminata la dipendenza dal livello di sforzo a cui è soggetta la saldatura, per saldature a completa penetrazione, trasversali all’asse dell’elemento saldato e soggette a trazione;

b. Non vengono più prescritti valori percentuali di saldature da controllare per la classe di esecuzione EXC4, per la quale si afferma: “ For EXC4 welds, the scope of supplementary NDT shall be specified with respect to each identified weld”;

c. L’entità dei controlli per EXC2 ed EXC3 è rimasta inalterata.

Seguendo le prescrizioni del nuovo Annex L, si vede come, per esempio, una saldatura a completa penetrazione, trasversale all’asse dell’elemento saldato e soggetta a trazione, in una struttura classificata EXC3, quindi soggetta a fatica o progettata come duttile in zone ad alta sismicità, debba essere considerata soggetta ad “high fatigue”. Se le conseguenze di un cedimento sono giudicate “substantial”, essa viene classificata WIC5, il che comporta i seguenti controlli minimi: 10% RT, 100% UT, 100% MT/PT, ben maggiori di quelli della Table 24. Ma se le conseguenze di un cedimento della saldatura sono giudicate “not substantial” (siamo quindi in presenza di una saldatura di elemento secondario), la saldatura è classificata WIC3 e le percentuali di controlli scendono: 0% RT, 20% UT, 20% MT/PT, praticamente in linea con le prescrizioni di Table 24.

Quindi sembra di capire che:

a. Le percentuali di controlli della Table 24 devono interpretarsi come un minimo da effettuare per tutte le saldature, importanti o no, e l’attribuzione di tali controlli può essere effettuata autonomamente dal Costruttore (e controllata dal Direttore Lavori) senza l’intervento del Progettista, perché dipende solo dalla classe EXC;

b. Le percentuali di controlli per le saldature “importanti” (con riferimento ad impegno a fatica, livello di sforzo e conseguenze di un cedimento) sono maggiori ma vanno prescritte saldatura per saldatura, servendosi delle classi WIC e dell’Annex L, e tale scelta non può che essere fatta dal Progettista.

3. Circa i coefficienti di attrito da adottare nel calcolo delle connessioni ad attrito con bulloni pretesi, è stata aggiunta una nuova categoria: “Surfaces hot dip galvanized to EN ISO 1461 and flash (sweep) blasted (or equivalent abrasion method)”, per la quale si prescrive un coefficiente di attrito pari a 0,35. Le norme europee accettano dunque adesso le connessioni ad attrito con strutture zincate, purché le superfici siano rese opportunamente ruvide, e si allineano alle norme americane AISC 360 che già lo consentivano (con lo stesso coefficiente di attrito). Ciò però contrasta con quanto prescritto dalle NTC2018 che riportano esattamente i coefficienti d’attrito della vecchia UNI EN 1090-2:2011, e quindi implicitamente non contemplano unioni ad attrito con strutture zincate a caldo.

4. È stato inoltre aggiunto un nuovo Annex I (informative), intitolato: “Determination of loss of preload for thick surface coatings”. L’Annex sottolinea come, con spessori di verniciatura superiori ai 100 micron si ha un rilassamento del 30% circa della forza di pre-trazione dei bulloni (e quindi della portata delle unioni ad attrito) e fornisce le regole per la verifica sperimentale di ciò. Le unioni ad attrito con tali valori di spessore dello strato di vernice non sono consentite né dalle NTC2018 né dalla stessa UNI EN 1090-2. Però, osservando la Table I.1 (cfr. allegato), si vede come, sia per superfici zincate a caldo che per superfici con una mano di primer di spessore 60 micron, sia da ipotizzare una riduzione del 10% della pre-trazione dei bulloni, e nella nota si suggerisce di tenerne conto per le unioni ad attrito (categorie B, C ed E secondo UNI EN 1993-1-8), sostanzialmente riducendo del 10% la pre-trazione di progetto e quindi la portata dell’unione stessa.

5. Si nota infine come dalla UNI EN 1090-2 sono stati tolti tutti riferimenti agli elementi in acciaio piegato a freddo, per i quali si rimanda alla appena uscita norma UNI EN 1090-4:2018, ovvero tanto per cambiare dal cilindro viene estratta una nuova norma, prima non esistente, giusto per far spendere ancora qualche soldo a chi DEVE comprarla e applicarla.





A cura di: Dott. Pierantonio Serafino


ALLEGATI
  Allegato: Tabelle

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