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 Ven 3 Mar 2017

LA NON RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE DI UN’OPERA EDILE

  cantieri , sentenza

LA NON RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE DI UN’OPERA EDILE

Una sentenza della Corte di Cassazione delimita correttamente la posizione di garanzia del committente di un’opera edile, così come previsto dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, soprattutto in relazione alla responsabilità che rivestono altre figure operative nel cantiere, sulle quali gravano gli obblighi di sicurezza nella organizzazione della sicurezza nei cantieri edili (datore di lavoro, preposto, direttore tecnico di cantiere).

Nella sentenza (cfr. allegato) la Corte suprema ha evidenziato come Il committente ricopre indubbiamente una figura di alta vigilanza nella organizzazione della sicurezza di un cantiere edile ma non è tenuto a effettuare uno specifico e continuo controllo delle lavorazioni e di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità delle lavorazioni. Questi controlli fanno capo ad altri soggetti, destinati allo scopo, quali appunto il datore di lavoro, il preposto e il direttore di cantiere.

Il committente, inoltre, ha ribadito la suprema Corte, per l’adempimento dei propri obblighi può servirsi di altre figure quali il responsabile dei lavori e, dal punto di vista tecnico, dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, come previsto dall’art.90 del D,Lgs. 81/2008, per cui in definitiva rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo obbligo.





A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA


ALLEGATI
  Allegato: Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2016, n. 40033

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