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LA CONDANNA DEI DATORI DI LAVORO ORMAI È ASSODATA
datore di lavoro
, responsabilità
È di recente pubblicazione l’ennesima condanna di un datore di lavoro comminata da un tribunale piemontese per la morte di un lavoratore causata da shock anafilattico a seguito di puntura di una vespa durante l’esecuzione di una sostituzione di un corpo illuminante di un lampione stradale.
Ben lungi dal voler commentare una sentenza passata in giudicato, essendo la giurisprudenza ormai giunta ad un livello intellettuale talmente elevato che un umile tecnico che si occupa di sicurezza sul lavoro, quale il sottoscritto si ritiene di essere, non potrebbe mai raggiungere un tale livello di trascendenza, ma volendo rimanere con i piedi ben piantati nell’immanente ci si permette di voler provare una disamina, forse semi-seria, di quanto potrebbe scaturire o dedursi da tale sentenza.
Innanzi tutto è ormai assodato che se per qualsiasi motivo un lavoratore subisca un infortunio grave o, peggio ancora, una morte sul lavoro il datore di lavoro sarà sempre e comunque colpevole per quanto si sia premurato di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione che siano venute in mente a lui, al suo RLS, al suo RSPP, al suo medico competente o ai suoi consulenti e, per quanto la legge preveda il contrario, sarà lui stesso, con i propri legali a dover dimostrare di essere innocente.
Questo appare evidente soprattutto perché, anche se il datore di lavoro abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e altra normativa correlata, quanto fatto non sarà comunque sufficiente visto che, per assodato della giurisprudenza, se fosse stato sufficiente l’evento negativo non sarebbe potuto accadere, come deduzione ne viene fuori che se venisse applicato esattamente quanto previsto nel famosissimo Testo Unico della Sicurezza, che peraltro non è affatto “Unico”, sarebbe garanzia matematica, direi quasi assiomica, che tutti, ma proprio tutti, i rischi sarebbero azzerati e i lavoratori non potrebbero più né farsi male né morire sul lavoro.
Risulta però importante evidenziare che nessun articolo del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro possa in qualche modo sostituirsi al cervello del lavoratore, magari tramite la definizione di una procedura che descriva passo per passo quello che il lavoratore debba fare per evitare di farsi male o di stare male, e garantirgli in qualsiasi istante dell’attività lavorativa di impedire che si faccia male; così come non potrà in qualsiasi momento impedire eventi incidentali generati da altri esseri viventi presenti, in modo più o meno volontario, nei luoghi di lavoro, non so ad esempio un carrellista disattento (per quanto formato, informato e addestrato), una vespa o un qualsiasi altro animale infastidito (magari non presente in eventuale sopralluogo preventivo per verificare se il luogo fosse infestato dai suddetti animali); così come non potrà obbligare il medico competente a definire una idoneità parziale, o addirittura una non-idoneità, per un lavoratore con qualche problema di salute come ad esempio un’allergia (magari poi uno mangia le arachidi prese dalla macchinetta che distribuisce gli snack in azienda ed era proprio allergico alle arachidi); così come non potrà certamente obbligare un collega di lavoro presente in situazione di malore a somministrare medicinali salvavita se questo lavoratore non è un medico o un infermiere lui stesso (sia mai che qualcuno debba prendere l’insulina e se ne dimentichi oppure debba prendere il cortisone perché allergico a qualcosa); così come il Datore di Lavoro non potrà in alcun modo garantire l’arrivo dell’ambulanza o dell’elisoccorso in tempo utile per limitare i danni di un infortunio o di un malore al fine di non diventare così gravi da superare i 40 giorni di prognosi, soprattutto se quanto accaduto avvenga a distanza considerevole dal più vicino pronto soccorso.
In sostanza il tutto si può riassumere nella certezza che il datore di lavoro potrà inventarsi quanto di più sofisticato, moderno e aggiornato per prevenire infortuni e malattie professionali ma se qualcosa accade, e ciò sarà comunque possibile visto che il rischio non potrà in nessun modo essere annullato, la sua condizione di responsabilità automatica sarà assicurata e la magistratura non avrà altro da fare che sancire la condizione di “presunto colpevole”.
A cura di: Dott. Pierantonio SERAFINO