logo

In Evidenza

           

La foto del mese

Cosa ti fa pensare? Liberazione da un vincolo. . . Rottura di un legame affettivo. . . Verifiche manutentive discutibili. . .

La frase del mese

Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario.

- Il tempo - Steve Jobs

I nostri Corsi

Organizziamo corsi in aula e online per la tua azienda. I corsi E-learning sono fruibili da qualsiasi dispositivo...

IL QUIZ DEL MESE: DI AMBIENTE COSA NE SAI?

Mettiti alla prova con 4 livelli di difficoltà per verificare le tue conoscenze...

PARTNER - SITI AMICI

Scopri i nostri partner

Manualistica

Vedi Manuali disponibili

Cerca con i Tags

ARPA   BAT   CIT   COVID-19   CPI   GSE   INPS   ISPRA   MOG   OT23   RAEE   RSPP   acqua   acustica   agenti biologici   agenti cancerogeni   agenti chimici   agenti fisici   agricoltura   aia   albo gestori ambientali   ambiente   amianto   aria   atex   atmosfere esplosive   attrezzature di lavoro   aua   audit   bonifiche   burn out   cantieri   cem   certificazioni iso   circolare   clima   clp   codici cer   comunicazione   controlli   ctd   danno ambientale   datore di lavoro   dpi   due diligence   ecologia   economia   edilizia   emergenze   emissioni   energia   ergonomia   età   f-gas   finanziamenti   formazione   fotovoltaico   gas effetto serra   imballaggi   impianti   inail   incidente rilevante   infortunio   inquinamento   interpelli   lavori in quota   lavoro agile   lavoro notturno   legionella   linee guida   luoghi di lavoro   macchine   malattia   malattia professionale   manuale   manutenzione   marcatura ce   medico competente   microclima   mmc   modulistica   mud   normativa   norme tecniche   prevenzione   prevenzione incendi   primo soccorso   privacy   procedura   provincia   qualità   radiazioni ionizzanti   reach   registro infortuni   responsabilità   rifiuti   rischio incendio   rls   roa   rumore   salute   segnaletica   sentenza   sicurezza   sistemi di gestione   sistri   smartworking   sorveglianza sanitaria   sostanze pericolose   spazi confinati   stress   terre e rocce da scavo   trasporti   valutazione dei rischi   vas   vdt   verifiche periodiche   via   vibrazioni   vigili del fuoco  

Area Riservata

 Lun 11 Dic 2017

LAVORI IN QUOTA PER LA CORTE DI CASSAZIONE

  normativa , sentenza , sicurezza

LAVORI IN QUOTA PER LA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, Sez. IV, con la sentenza del 15 settembre 2017 n. 42261 (cfr. allegato 1), ha dato un’interpretazione alla nozione di “lavori in quota”, contenuta nelle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti. Una analoga nozione dei lavori in quota era stata già data in occasione di un’altra sentenza, della stessa Sez. IV, della Corte suprema, la n. 39024 del 20/9/2016, sulla protezione dalla caduta dall’alto, nozione introdotta dall’art. 16 dell’abrogato D.P.R. n. 164/1956 e ripresa nell’art. 122 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, successivamente modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106. Nel 2008, infatti, con l’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, è stato sostanzialmente riscritto il contenuto dell’art. 16 abrogato creando così una sorta di continuità normativa fra le vecchie e le nuove disposizioni sulla protezione dalla caduta dall’alto. Successivamente nel 2009 con il D. Lgs. n. 106/2009, correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, il legislatore, forse proprio per dipanare i dubbi sorti sul’applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 164/1996 e quindi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008 (cfr. allegato 2), ha modificato lo stesso articolo 122 sostituendo l’espressione “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2 devono essere adottate. . .” che compariva nel testo originario con l’espressione nei lavori in quota, devono essere adottate. . .” per cui a tutt’oggi risulta chiaro il campo di applicazione dell’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, che il legislatore ha voluto legare al lavoro in quota definito esplicitamente dall’art 107 dello stesso D. Lgs. come “l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile” e per il quale è obbligatoria una protezione al fine di evitare la caduta dall’alto di persone o cose.

La Sezione IV ha motivato la sentenza, legata alla nozione dei lavori in quota, sostenendo che “l'altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D. Lgs. n. 81 del 2008, va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore”. Quindi, sotto il profilo giuridico, secondo la Corte suprema, non ha rilievo che il piano di calpestio sia posto ad un'altezza inferiore a metri 2, se il lavoro si svolge ad un'altezza superiore.





A cura di: Ing. Roberto ORIGLIA


ALLEGATI
  Allegato 1: Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2017, n. 42261
  Allegato 2: Art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008

Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.