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Area Riservata
L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE ANTINCENDIO
formazione
, prevenzione incendi
Nel vasto scenario della formazione obbligatoria, definita dal D.lgs. 81/2008 e dai vari accordi specifici emanati negli anni a supporto dei dettati di legge, non sono ancora ben chiari gli aspetti inerenti l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione degli incaricati di antincendio.
Premesso che la formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, è oggi regolamentata dall’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 e dal D.M. 10/03/1998, c’è da evidenziare la totale mancanza di riferimenti circa la periodicità con la quale effettuare l’aggiornamento della formazione (obbligo ben specificato nell’art. 37, comma 9, ove si legge: “I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”). Nel medesimo articolo viene indicato, quale riferimento per la definizione dei contenuti della formazione (fino all’emanazione di decreti specifici atti a specificare i requisiti del personale addetto e la sua formazione), il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Null’altro viene specificato.
Ne consegue che, senza riferimenti precisi, la scelta della periodicità da adottare per gli aggiornamenti della formazione sia una responsabilità del Datore di Lavoro, il quale può avvalersi di un criterio soggettivo, ragionevolmente correlato all’esito della valutazione particolareggiata del rischio incendio, ovvero parametrato alle altre regole oggi esistenti in merito ad altre tipologie di corsi (vedasi l’obbligo di aggiornamento triennale per gli incaricati di primo soccorso; ovvero di aggiornamento quinquennale inerente la formazione dei lavoratori, di cui all’accordo SR del 21/12/2011, etc.).
Pur non avendo forza di legge, sono tuttavia disponibili alcune circolari sul tema della prevenzione incendi, emanate dai Vigili del Fuoco.
In particolare, la circolare del 27/01/2012 del Comando di Forlì-Cesena, definisce che la periodicità di 3 anni possa essere adeguata, in analogia al primo soccorso, anche per la formazione in materia di prevenzione incendi. Nella circolare viene comunque ribadita la non sussistenza di un vincolo di legge e conseguentemente la necessaria valutazione dal parte del Datore di Lavoro.
In questo contesto si inserisce una circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale della Formazione, del 23 febbraio 2011 (cfr. allegato), nella quale vengono definiti il programma, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento, pur in assenza (anche in questo caso) di alcuna indicazione sulla periodicità dell’aggiornamento.
In quest’ultima circolare, i percorsi di aggiornamento vengono distinti in funzione della tipologia di rischio, quale indirizzo per una uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale.
Sono stati quindi previsti: un aggiornamento di due ore per gli incaricati in attività a rischio incendio basso (solo parte pratica); un aggiornamento di cinque ore per gli incaricati in attività a rischio incendio medio (2 ore parte teorica e 3 ore parte pratica) ed un aggiornamento di otto ore per gli incaricati in attività a rischio incendio elevato (5 ore parte teorica e 3 ore parte pratica). Per ogni tipologia di rischio sono indicati i contenuti dell'aggiornamento, per la parte teorica e per quella pratica.
Anche in questo caso nessuna indicazione viene data sulla periodicità dei corsi di aggiornamento, confermando di fatto che tale scelta è rimessa ad ogni singolo datore di lavoro.
A cura di: P.I. Marco ANTONIELLI
ALLEGATI
Allegato: Circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011