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 Ven 28 Set 2018

I BENEFICI ASSISTENZIALI PER LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

  amianto , inail

I BENEFICI ASSISTENZIALI PER LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

Con Circolare 21 settembre 2018, n. 36 l'Inail ha fornito importanti indicazioni per l'accesso alla prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020.

Si tratta, in sostanza, del beneficio che deriva dall'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il cui ammontare è stato quantificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2018.

Evidenzia l'Istituto assicuratore, con la circolare in commento, che gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale. Nell'ipotesi di decesso dei predetti soggetti, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi.

L'importo della prestazione economica è confermato per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nella stessa misura di euro 5.600,00 previsto per il triennio 2015-2017. 

Si evidenzia che la suddetta prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell'amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 303. 

In base alle nuove istruzioni fornite dall'Inail, per accedere alla prestazione, l'interessato deve presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o tramite pec, apposita istanza ricorrendo alla modulistica allegata alla circolare 21 settembre 2018, n. 36. Con la suddetta istanza, l'avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l'esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale. 

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l'indicazione dell'epoca della prima diagnosi, ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione - familiare o ambientale - all'amianto con l'insorgenza della patologia. 

La documentazione sanitaria deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l'epoca della prima diagnosi.

Da evidenziare, infine, che l'Inail eroga la prestazione assistenziale in un'unica soluzione entro novanta 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all'istanza medesima risulta completa. 

Qualora l'istanza o la documentazione probante la patologia di che trattasi risulta invece incompleta, l'Istituto invita l'avente diritto, ovvero il malato di mesotelioma o i suoi eredi, a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni. Il procedimento per la corresponsione del beneficio in esame resta sospeso per il suddetto periodo. La prestazione assistenziale riconosciuta a favore degli eredi è attribuita unitariamente al nucleo degli eredi medesimi e ripartita tra loro.





A cura di: Dott. Simone PEIRETTI


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