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INTERPELLO N°1/2018
emergenze
, interpelli
, sicurezza
In risposta al quesito posto dall’ANIP (Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene con l’interpello n. 1 del 14 febbraio 2018 (cfr. allegato) volto a fare chiarezza in merito ad alcuni aspetti riguardanti la casistica di un Datore di Lavoro che, erogando servizi a soggetti committenti, utilizza i locali della committenza e svolge le attività oggetto d’appalto presso tutti gli ambienti di tali locali.
In particolare i quesiti posti dall’Associazione di Categoria riguardano la possibilità per il Datore di Lavoro di avvalersi del Piano di Emergenza e delle squadre di primo soccorso e prevenzione incendi già presenti presso il committente.
La Commissione, esaminate varie casistiche, conclude dichiarando che la gestione delle emergenze deve essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.
Per quanto riguarda gli obblighi di cui all’Art.18, comma 1, lettera b, non vi è dubbio che anche il Datore di Lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza, come, in relazione all’utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.
Il Datore di Lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”, anche in relazione a quanto previsto dall’ Art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08.
Inoltre, i Datori di Lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente.
A cura di: P.I. Matteo CAPELLO
ALLEGATI
Allegato: Interpello n. 1 del 14 febbraio 2018