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INSTALLAZIONI AIA: IN VIGORE DECRETO PER LA DETERMINAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DI ONERI PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE
ambiente
, bonifiche
, finanziamenti
“La ditta dovrà adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alla garanzie finanziarie di cui al comma 9-septies dell’art. 29-sexies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”. Questa espressione campeggia nelle premesse delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, meglio note come AIA, rilasciate dopo l’11 aprile 2014, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014, che come noto ha apportato importanti modifiche ed integrazioni nel campo della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.
Il citato comma prevede che “a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies (relazione di riferimento e aspetti connessi alla gestione del sito in relazione a possibilità di contaminazione, con ripristino dello stato preesistente, n.d.r.), l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie”.
Nella Gazzetta Ufficiale del 10/10/2016, n. 237, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 (cfr. allegato) che, alla luce di quanto riportato al comma 9-septies dell’art. 29-sexies del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., definisce i criteri che le autorità competenti devono considerare nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad Autorizzazione integrata ambientale sono tenuti a prestare (dall’11 ottobre 2016) a garanzia del ripristino del sito al momento della cessazione delle attività, ove le attività stesse siano suscettibili di determinare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.
Viene prima di tutto individuato il campo di applicazione, chiarendo quali installazioni IPPC sono tenute alla presentazione delle garanzie finanziarie: si riportano i casi di siti autorizzati ex art. 208 e di quelli che hanno già presentato le garanzie di cui all’art. 242, comma 7 del n. 152/2006 e s.m.i. (interventi di bonifica), chiarendo inoltre (aspetto importante) che i gestori di impianti IPPC esonerati dalla presentazione della Relazione di riferimento sono al tempo stesso esentati dalla presentazione delle garanzie finanziarie.
Per quanto concerne l’ammontare economico delle garanzie, il decreto stabilisce che l’importo sia determinato in ragione delle categorie di attività IPPC condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell'installazione residuo. Il metodo di calcolo è indicato nell'allegato A, che riporta alcuni casi esemplificativi. L'ammontare della garanzia deve in ogni caso essere tale da consentire la copertura dei costi per la valutazione dello stato di contaminazione, nonché per la progettazione ed attuazione delle misure necessarie e tecnicamente fattibili per rimediare riportando il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella Relazione di riferimento. In caso di situazioni di potenziale particolare rischio ambientale e igienico-sanitario, l’autorità competente può, con parere motivato, prevedere coefficienti più elevati di quelli di cui all’Allegato A. L’importo delle garanzie deve essere rivisto in caso di modifiche sostanziali dell’installazione.
Sono poi previste riduzioni e modifiche degli importi stabiliti con la modalità sopra descritta: –50 % per le imprese registrate ai sensi del Regolamento EMAS e –40% per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Per quanto concerne gli aspetti temporali, la garanzia, che si intende accettata decorsi 30 giorni dalla data di acquisizione senza diversa indicazione dell’amministrazione beneficiaria, è prestata entro 12 mesi dalla validazione, da parte dell'autorità competente, della Relazione di riferimento, e per la durata di 12 anni dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione (termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., maggiorato di 2 anni), ovvero fino al termine di validità dell’AIA, maggiorato di 2 anni, se antecedente.
A cura di: Dott. Marco ABRATE
ALLEGATI
Allegato: DM 26/05/2016